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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Invio corrispettivi carburanti

La memorizzazione elettronica trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è obbligatoria:

  • a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, invece, la trasmissione è effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;

 

  • a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • a partire dal 1 ° gennaio 2021 per tutti i soggetti che non rientrano nei precedenti punti.


Inoltre, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente la trasmissione dei dati dei corrispettivi può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2019).


Operazioni esonerate dalla trasmissione telematica dei corrispettivi – decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 24/12/2019 - NON OIL

Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d'affari dell'anno precedente; l’esonero è comunque limitato ad una prima fase di applicazione delle nuove regole.

Precisazioni

Si ricorda che le imprese che effettuano le sopra citate operazioni “esonerate” possono comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi su base volontaria.

 

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