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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Di seguito un approfondimento di FIPE sulle novità introdotte dal Decreto Legge n. 119/2018 (c.d. Decreto Fiscale) e dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) in materia di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020, è previsto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015, così novellato dall’art. 17 del DL 119/2018).
Gli strumenti tecnologici attraverso i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, co. 3, del D.Lgs. 127/2015) sono definiti “Registratori Telematici” e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

L’obbligo in esame sostituisce la registrazione dei corrispettivi (art. 24 del DPR n. 633/72) e anche la certificazione dei corrispettivi mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 2, co. 5, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015).

È, inoltre, prevista l’applicazione della deroga di cui all’art. 7, co. 4-quater, del DL n. 357/1994, anche per il registro dei corrispettivi. Tale disposizione stabilisce che la tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno essere individuate determinate zone in riferimento alle quali le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate saranno documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, in deroga all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché specifici esoneri in ragione della tipologia di attività esercitata.

 


Registratori telematici

Ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, dovranno essere utilizzati i “Registratori Telematici” (di cui al provv. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017).

I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate e sono, inoltre, sottoposti - sempre da parte del personale dei laboratori abilitati - ad apposita verificazione con periodicità biennale, effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

Il Registratore Telematico risulta “in servizio” al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente titolare dell’apparecchio o di un suo delegato mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.

Attraverso la medesima area dedicata del sito web, l’Agenzia delle Entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on line dei dati identificativi del Registratore stesso e del suo titolare.

 


Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per invio telematico corrispettivi

Per l’acquisto o per l’adattamento degli strumenti con i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 55, L. 145/2018 che modifica il co. 6-quinquies, art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) stabilisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, da utilizzare in compensazione “orizzontale” (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), quindi non più – come originariamente previsto – sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal fornitore e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, ma direttamente ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 8/E del 10/04/2019 ha precisato che il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto (pari ad euro 36,3 milioni per l’anno 2019 e ad euro 195,5 milioni per l’anno 2020).

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, con la Risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il codice tributo 6899.

 


Programma di assistenza alle imprese minori

Sempre con effetto dal 1° gennaio 2020, l’art. 15 del DL n. 119/2018 modifica l’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, relativo al programma di assistenza on line predisposto dall’Agenzia delle Entrate a favore di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, al fine di tenere conto dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene previsto, in particolare, nei confronti di tali soggetti, l’esonero dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, fatta salva la tenuta del registro cronologico degli incassi per i contribuenti in contabilità semplificata (art. 18, co. 2, D.P.R. n. 600/1973). Resta, inoltre, obbligatoria la tenuta dei registri IVA per i soggetti che esercitano la facoltà di imputare i costi e i ricavi secondo il criterio delle registrazioni ai fini IVA.

 

Si ricorda che il sistema confederale, in considerazione del ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi e delle possibili difficoltà operative connesse alle problematiche tecniche che le imprese si troveranno ad affrontare in ottemperanza alla novella normativa in commento, ha chiesto al Governo di rinviare al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi anche per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

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