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Miglioramento sicurezza ascensori

Si ritiene utile informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto u.s. il  decreto 23 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico contenente disposizioni per il "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/Ce".


Il decreto impone l'adeguamento degli impianti installati  prima del 24 giugno 1999 (si stima che siano oltre 700.000)  in quanto quelli installati dopo tale data sono già conformi alla direttiva europea 95/16/Ce.


Gli adeguamenti  vanno effettuati sulla base della norma UNI EN 81-80 con l'allegato nazionale NA.


Il proprietario, al momento della prossima verifica periodica biennale (come prescritto dall'art. 13 del Dpr 162/99) già programmata dall'Ente preposto (che può essere un Organismo notificato o la ASL o l'Ispettorato del Lavoro) deve "richiedere e concordare " (secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 del decreto in esame) la data di una verifica straordinaria  al fine di effettuare una analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto.


La data concordata per tale verifica straordinaria dovrà rispettare i seguenti tempi:


- entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (1° settembre 2009) per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964

- entro tre anni per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;

- entro quattro anni per gli ascensori installati prima del 9 aprile del 1991;

- entro cinque anni per gli ascensori installati prima del 24 giugno del 1999.

Anche se il provvedimento ministeriale nulla dispone al riguardo, si ritiene che sul verbale della verifica periodica possa essere annotata la data di verifica straordinaria richiesta e concordata, in modo che per tutti gli ascensori sottoposti a verifica biennale vengano gradatamente programmate ed effettuate le verifiche straordinarie.


La verifica straordinaria  dovrà individuare per ciascun ascensore  gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla norma EN 81-80 e riportati in allegato al decreto.


Tali adeguamenti sono classificati dalla stessa norma, in base alla situazione di pericolo connesso con:


priorità alta (Tabella A dell'allegato) per la quale gli interventi di adeguamento devono avvenire entro 5 anni dalla verifica straordinaria;

priorità media (Tabella B dell'allegato) per la quale gli interventi di adeguamento devono avvenire entro 10 anni dalla verifica straordinaria;

priorità bassa (Tabella C dell'allegato) per la quale le situazioni di rischio potranno essere eliminate in occasione di successivi interventi di modernizzazione.

In caso di non adeguamento, riscontrato dagli Enti preposti nel corso delle verifiche successive, l'ascensore viene posto fuori servizio e viene  informato il Comune per le successive annotazioni e formalità.


Gli oneri per la esecuzione dell'analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario, responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei tempi previsti.

 

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