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Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

Sulla Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 164 è stato pubblicato il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, attraverso il quale vengono introdotte rilevanti misure modificative alla disciplina della cessione dei crediti ed allo sconto in luogo della detrazione, disciplina, come noto, introdotta dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 17 febbraio 2023.


Il provvedimento si compone di tre soli articoli.


Articolo 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali 
Con la disposizione in esame, mediante aggiunta del comma 1-quinquies al citato articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene stabilito (lettera a) che le pubbliche amministrazioni (quali, ad esempio, comuni, province e regioni) non possano più essere cessionari dei crediti di imposta, legati a lavori di ristrutturazione.


La successiva lettera b) del medesimo comma 1 disciplina taluni aspetti concernenti i profili di responsabilità dei fornitori. In particolare vengono introdotti alcuni commi aggiuntivi dopo il comma 6 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


Un primo comma aggiuntivo è il 6-bis, che dispone che, ferme restando le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione - che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari - è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e se sono in possesso di specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta (le cui spese detraibili sono oggetto di sconto in fattura o cessione). Tale documentazione consiste in:

  • a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti tale circostanza;
  • c) visura catastale “ante operam” dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • f) delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali);
  • g) documentazione tecnica prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, nel caso di interventi di efficienza energetica (oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti tale circostanza);
  • h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • i) attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.


Altro comma aggiuntivo introdotto dopo il comma 6 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è il comma 6-ter, che stabilisce che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore, il quale ha applicato lo sconto, e dei cessionari, è escluso anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, qualora questi si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione necessaria, elencata al comma 6-bis.


Ultimo comma aggiuntivo introdotto dopo il comma 6, è il nuovo comma 6-ter, il quale dispone che il mancato possesso della suindicata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Quest’ultimo, infatti, può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.


Sull'ente impositore, inoltre, grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Rimane ferma l'applicazione dell’art. 14, comma 1.bis.1 del DL n. 115 del 2022 (decreto c.d. Aiuti-bis), il quale statuisce che la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave solo con riferimento ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge (di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020).


Articolo 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali 
L’articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge, ossia: i. contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura); ii. cessione del credito d'imposta.


Tali limitazioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (“Superbonus”), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • 1. per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • 2. per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • 3. per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Per le altre tipologie di interventi edilizi (diversi dal “Superbonus”) il blocco non si applica per gli interventi per i quali, in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • 1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • 2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • 3. risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori.


Il comma 4, infine, abroga le disposizioni in tema di cessione del credito già previste dal decreto-legge n. 63 del 2013 (di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia), relativamente ad interventi di:

  • riqualificazione energetica (art. 14, commi 2-ter del suddetto decreto n. 63 del 2013);
  • interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (art. 14, comma 3.1 del suddetto decreto n. 63 del 2013);
  • riduzione del rischio sismico relativo a parti comuni degli edifici condominiali (art. 16 comma 1-quinquies, del suddetto decreto n. 63 del 2013);
  • riduzione del rischio sismico nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile (art. 16, comma 1-septies del suddetto decreto n. 63 del 2013).


Articolo 3 - Entrata in vigore
Come già evidenziato in precedenza, il decreto è in vigore dal 17 febbraio 2023.

 

Fonte Confcommercio

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