Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.
Con la Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che interviene sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria.
Come noto, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l'aumento dal 20 al 26 per cento dell'aliquota della relativa tassazione, salvo il mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela.
Di seguito si riportano i chiarimenti di maggiore interesse.
L'aumento dell'aliquota dal 20% al 26% si applica non soltanto ai redditi di capitale, ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria. Il legislatore, infatti fa genericamente riferimento ai redditi di cui all'articolo 44 del (TUIR) e non in maniera specifica ai "redditi di capitale". Tale scelta, secondo quanto precisato nella circolare, ha la finalità di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa.
Restano fuori dall'ambito di applicazione della tassazione ad aliquota fissa del 26%, invece, le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate citate dalla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir, in quanto non sottoposte a imposta sostitutiva (le quali concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%).
Nella circolare vengono ben delineate le deroghe al nuovo quadro normativo, introdotte al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure perché derivanti da accordi derivanti dall'appartenenza all'Ue.
Ad esempio, sui titoli pubblici italiani ed equiparati resta in vigore l'aliquota del 12,5%. Si tratta, in particolare dei titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.
Lo stesso regime agevolato con aliquota agevolata del 12,5%, si applica alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996), e per effetto del nuovo dettato normativo anche alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali degli stessi Stati.
È inoltre, prevista analoga aliquota ridotta del 12,5% per le obbligazioni di progetto (project bond), seppure relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.
Infine, non si applica la nuova aliquota del 26% alle forme di previdenza complementare. Per esse, però, il Dl 66/2014 ha aumentato dall'11 all'11,5% l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l'anno 2014.
La nuova aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuto esigibile dal 1° luglio 2014 in poi, tra i quali quelli derivanti da:
- mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali;
- finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati, compresi, ad esempio, i prestiti dei soci;
- operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli;
- titoli atipici.
Continuano, invece, ad essere assoggettati a tassazione applicando le precedenti disposizioni i redditi connessi ad un diritto a percepirli sorto fino al 30 giugno 2014.
La nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014. Secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 26%, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.
Le banche e Poste italiane S.p.A. applicano la ritenuta nella misura del 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
La circolare chiarisce che si applica il regime di non imponibilità per gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che, ai sensi dell'articolo 23 del TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Riprendendo il dettato normativo, l'Amministrazione finanziaria precisa che la nuova aliquota del 26% si applica ai redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziare di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
L'aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Pertanto, gli intermediari provvedono ad effettuare gli addebiti e gli accrediti del conto unico:
- per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola aventi scadenza non inferiore a un anno, alla data del 30 giugno 2014;
- per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti, in alternativa alle modalità precedenti, in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo.
Invece, l'aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell'1 luglio 2014 e aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996.
Pertanto, per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell'1 luglio 2014 continua ad applicarsi l'aliquota precedente (a seconda dei casi, 12,5% o 20%).