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Modifiche alla normativa sulla Carta Qualificazione del Conducente (CQC)

In merito alla normativa riguardante la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 311 del 30 luglio 2021, che rende attuative le disposizioni della direttiva europea 645/2018 e del relativo decreto legislativo di recepimento n. 50/2020 (Cfr. ns circ 60/2020).


Il decreto in oggetto, che sostituirà gradualmente il precedente Decreto Ministeriale del 20 settembre 2013, entrerà in vigore il 15 ottobre 2021, fatte salve alcune disposizioni, che godranno di una disciplina transitoria.


Inoltre, sempre in tema di CQC, la direzione generale per la Motorizzazione del MIMS, ha pubblicato lo scorso 27 settembre la circolare prot. 29671(Allegato 1) e relativi allegati (Allegato 2).


La circolare, definita Manuale CQC 2021, si propone di fornire una esaustiva e completa descrizione della normativa in materia di CQC, accompagnata dagli allegati che riportano la modulistica prevista e indirizzata ai diversi soggetti interessati.


Rimandando a una lettura del decreto e del Manuale, si riportano di seguito le principali novità recentemente introdotte, con particolare riferimento agli adempimenti in capo a coloro che frequentano i corsi di formazione periodica, evidenziando che tra le nuove disposizioni si è previsto che tale corso potrà essere frequentato sia in modalità integrale (35 ore in un’unica soluzione) sia come corso frazionato (art. 15 comma 3 DM), a condizione che almeno uno dei cinque moduli sia frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC in oggetto (la disposizione non è al momento in vigore ma è subordinata alla pubblicazione di un relativo decreto attuativo).


Con riferimento ai corsi di formazione periodica integrale, le cui trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta, si segnalano le seguenti disposizioni:

  • si aumenta da 3 a 5 il numero di ore massime di assenza consentito (art. 16 comma 6 DM);
  • Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di trasporto, da parte di un soggetto già titolare della qualificazione per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla scadenza di validità, per ulteriori 5 anni (art. 15 comma 2);
  • Se nei precedenti 5 anni il soggetto ha svolto un corso per il rinnovo del patentino ADR può ridurre il corso di formazione periodica di 3 ore. Analoga facoltà, cumulabile, si verifica nel caso che sia stato sostenuto un corso per il trasporto di animali vivi (art. 16 comma 3 DM);
  • Le lezioni del programma del corso di formazione periodica integrale possono essere erogate tramite strumenti tecnologici, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due per ciascun modulo (art. 16 comma 4 DM, ma la disposizione diventerà operativa solo dopo la pubblicazione di apposito decreto);
  • In caso di carta di qualificazione del conducente scaduta da più di tre anni,(non più due anni), per il suo rinnovo è necessario sostenere, con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC. Si evidenzia che, in ogni caso, dalla data di scadenza della validità e fino all'esito favorevole dell'esame di revisione è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli che richiedono la qualificazione scaduta (art. 19 comma 3 DM).
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