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Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.

 

Con la Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di tassazione degli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento, effettuati a titolo oneroso.

 

Come noto, per tali atti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto del citato art. 10 e dell'art. 1, comma 609, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale con tre sole aliquote (fino al 31 dicembre 2013, si applicavano diverse aliquote ovvero, in alcuni casi, la tassazione in misura fissa):

  • 9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere ed atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi;
  • 2%, per i trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione (escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro), per l'attribuzione dei benefici "prima casa";
  • 12%, per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.  

 

L'imposta proporzionale di registro risultante dall'applicazione di tali aliquote non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro.

 

Inoltre, gli atti assoggettati all'imposta proporzionale di registro e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, sono esenti dall'imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, e sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

 

Il comma 4 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, poi, ha soppresso le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardano gli atti assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale (fanno eccezione quelle per la piccola proprietà contadina).

 

Infine, l'art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha elevato a 200 euro gli importi di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabiliti in 168 euro da disposizioni in vigore prima del 1° gennaio 2014.

 

Dopo aver ripercorso le novità normative, l'Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi in esame, evidenzia che la nuova tassazione si applica anche agli atti immobiliari, esenti da Iva in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972, e per i quali, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale. Le medesime regole non si applicano, tuttavia, alle cessioni di immobili strumentali soggette a Iva che – essendo, in attuazione del principio di alternatività Iva-Registro, soggette ad imposta di registro in misura fissa - si pongono al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 1 della Tariffa, e, pertanto, delle modifiche apportate a tale disposizione dal citato D.Lgs. n. 23 del 2011.

 

Circa le agevolazioni legate all'acquisto della "prima casa", i relativi atti di trasferimento scontano ora l'imposta di registro nella misura proporzionale del 2% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

 

I benefici si applicano ai trasferimenti di case di abitazione, tranne quelle rientranti nella categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico), sempre che ricorrano le condizioni previste - ai fini della fruizione dell'agevolazione - dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

 

Sono, analogamente alle predette condizioni, confermate le cause di decadenza dalle agevolazioni. Pertanto, dal 1° gennaio 2014, l'applicabilità dei benefici è vincolata alla categoria catastale in cui l'immobile è classificato o classificabile e non più alle caratteristiche individuate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969.

 

Invece, con riferimento ai trasferimenti soggetti ad Iva, in base a quanto stabilito dal n. 21) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, l'individuazione delle case di abitazione non di lusso, cui si applicano le agevolazioni "prima casa", è ancorata ai criteri dettati dal citato decreto del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale con la quale l'immobile risulta censito in catasto.

 

Per i trasferimenti soggetti ad Iva che beneficiano delle agevolazioni "prima casa", le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

 

Con riferimento alle agevolazioni "prima casa" relative a trasferimenti derivanti da successione e donazione, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 200 euro ciascuna. Inoltre, il rinvio alle case di abitazioni non di lusso contenuto nell'art. 69, comma 3, della L. n. 342 del 2000, deve intendersi, come per i trasferimenti agevolati soggetti ad imposta di registro, riferito alle case di abitazione ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Circa il credito di imposta per il riacquisto della "prima casa" (di cui all'art. 7 della L. n. 448 del 1998), lo stesso non riveste natura agevolativa e, in quanto tale, non è riconducibile alla previsione abrogativa di cui al comma 4 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011.

 

Con riferimento allo scomputo dall'imposta dovuta per il nuovo acquisto, laddove risulti un importo dell'imposta di registro inferiore a 1.000 euro, dovrà essere versato per la registrazione dell'atto solo tale importo e non l'importo minimo di 1.000 euro.

 

Il documento di prassi in esame, fa, anche, una ricognizione delle norme abrogate per effetto della riformulazione dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. In primis, le note poste in calce al citato art. 1, fatta eccezione per la nota II-bis sulla "prima casa".

 

Dal 1° gennaio 2014, sono dunque scomparse le disposizioni di favore per i trasferimenti di:

  • immobili di interesse storico, artistico ed archeologico; fabbricati o porzioni di fabbricato ceduti in esenzione da Iva nei confronti di imprese di rivendita di immobili;
  • immobili in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali; immobili situati all'estero;
  • immobili in favore di Onlus o di istituzioni riordinate in aziende di servizi.

 

Anche il regime per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati non è più in vigore dal 1° gennaio 2014.

 

Inoltre, non trova più applicazione la disciplina della nota I all'art. 1 della Tariffa, che prevedeva l'imposta di registro all'8% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore dell'imprenditore agricolo professionale.

 

Circa le regole di determinazione della base imponibile, resta in vigore la disciplina del prezzo-valore stabilita dall'art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 2005, in quanto concretizza un sistema forfetario non riconducibile nell'ambito delle previsioni agevolative (in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2014, il sistema del prezzo-valore si applica anche ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto).

 

Per quanto attiene alla soppressione delle agevolazioni previste da leggi speciali, dal 1° gennaio 2014, non trovano più applicazione alcuni regimi agevolativi o di esenzione, che prevedevano un trattamento di favore in materia di imposta di registro (riduzione di aliquote, imposta fissa od esenzione).

 

Restano, comunque, applicabili le agevolazioni e le esenzioni riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'art. 1 della Tariffa, ovvero ad atti non riconducibili tra quelli a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere ed atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

 

Il documento di prassi in esame, riporta un elenco (non esaustivo) di previsioni recanti agevolazioni da ritenere non più applicabili; tra le altre, quelle per:

  • i trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero (ex art. 5 della L. n. 168 del 1982);
  • i trasferimenti nell'ambito del compendio unico (ex art, 5-bis della L. n. 97 del 1994, ed art. 5-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001);
  • i piani di insediamento produttivi e per l'edilizia economico-popolare (ex art. 32 del D.P.R. n. 601 del 1973).

 

Restano, invece, in vigore le agevolazioni:

  • per la piccola proprietà contadina (ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009);
  • per la partecipazione all'Expo 2015;
  • per la mediazione civile e commerciale (ex art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010);
  • nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio (ex art. 19 della L. n. 74 del 1987);
  • per gli atti di conciliazione giudiziale (ex art. 9 della L. n. 488 del 1999).
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