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Nota del MIT - proroghe della validità di certificati e attestati per la circolazione stradale

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riepiloga le proroghe della validità di alcuni titoli abilitativi alla guida, già introdotte nei mesi scorsi e recentemente modificate dal Regolamento 2021/267

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare 7203 del 1° marzo u.s. (in allegato) che ha fornito il quadro riepilogativo, delle diverse proroghe di validità, dei certificati abilitativi alla guida, risultante dal coordinamento della legislazione nazionale e europea, da ultimo modificata con il Regolamento UE 2021/267.

 

La nota in oggetto, diramata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, prende in esame esclusivamente le proroghe riguardanti i titoli abilitativi per la guida dei veicoli su strada. Inoltre, la Circolare sostituisce integralmente la precedente nota del ministero, prot. 2143 del 21 gennaio u.s.

 

Nel rimandare alla consultazione della Circolare in oggetto per la completezza delle informazioni circa i titoli prorogati (abilitazioni professionali, formazioni periodica, certificati formazione ADR e attestazioni sanitarie), si illustrano i principali aggiornamenti che hanno richiesto un coordinamento tra le disposizioni nazionali ed unionali:

 

Patenti di guida

  • Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
    Scadenza originaria - Scadenza prorogata
    1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020: 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
    1° giugno 2020 – 31 agosto 2020: 1° luglio 2021
    1° settembre 2020 - 30 giugno 2021: 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
  • Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:
    Scadenza originaria - Scadenza prorogata
    31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020: 29 luglio 2021
    30 settembre 2020 – 30 giugno 2021: 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

 

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

  • Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
    Scadenza originaria - Scadenza prorogata
    1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020: 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
    1° giugno 2020 – 31 agosto 2020: 1° luglio 2021
    1° settembre 2020 - 30 giugno 2021: 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
  • per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
    Scadenza originaria - Scadenza prorogata
    31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020: 29 luglio 2021
    30 settembre 2020 - 30 giugno 2021: 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

 

Su Documenti: nota MIT 7203 del 01/03/2021

 

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