Il nuovo anno si apre con importanti novità inerenti le tematiche ambientali e, in particolare, la gestione dei rifiuti. Per l'impatto e l'importanza delle disposizioni riteniamo utile riassumere in un'unica comunicazione il nuovo quadro normativo e adempimentale.
Divieto commercializzazione cotton fioc in plastica
Una disposizione della vecchia legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 545) prevedeva il divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie con supporto in plastica o, comunque, in materiale non biodegradabile e compostabile. Questo divieto è diventato operativo dal 1 gennaio 2019. La biodegradabilità e compostabilità dovrà essere certificata in base ai criteri previsti dalla norma UNI EN 13432:2002. Sempre dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore anche l'obbligo, per il produttore, di indicare, sulle confezioni dei bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
Essendo disposizioni risalenti alla fine del 2017, i produttori hanno avuto un anno di tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi informativi e i commercianti hanno potuto smaltire le scorte dei vecchi cotton-fioc.
Importante sottolineare come per questi divieti non siano, comunque, previste sanzioni.
Abrogazione del Sistri
Il Dl "Semplificazioni" del 14 dicembre 2018, n. 135, ha previsto l'abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri a partire dal 1 gennaio 2019. Conseguentemente, non sono più dovuti i contributi annuali previsti. A fronte della soppressione del sistema Sistri, e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1 gennaio 2019 i soggetti prima tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri, effettueranno tali adempimenti secondo i tradizionali documenti "cartacei" (registri e formulari di trasporto), potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione "digitale" degli stessi.
Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi "vuoto normativo" e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità già vigenti e conosciuti da tempo. Le uniche sanzioni che saranno in vigore saranno quelle previste inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico e scarico, e la loro tenuta (articolo 258 del Dlgs 152/2006).
Conai
Con le nuove disposizioni introdotte dal Conai (Cfr. Nostra nota del 29 novembre u.s.), entrate a regime dal 1° gennaio, i commercianti di imballaggi vuoti vengono equiparati al produttore dell'imballaggio e all'importatore e, conseguentemente, il prelievo del contributo è spostato al momento in cui l'imballaggio viene trasferito all'utilizzatore (inteso come il soggetto che acquista o riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci).
I commercianti di imballaggi vuoti dovranno quindi applicare il contributo con le modalità di "prima cessione" nelle fatture, esplicitando l'importo dello stesso in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.
Non rientrano nell'applicazione delle nuove disposizioni specifiche categorie del commercio quali le centrali di acquisto, i cash and carry, le reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci diretti o indiretti, i negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti (ad es. shoppers) per il confezionamento delle merci vendute al consumatore.
Tali soggetti continueranno a pagare il contributo ambientale Conai ai fornitori e dovranno riportare sulle fatture la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto". Restano escluse dall' obbligo della dicitura le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori. Per le tipologie di aziende sopra indicate, pertanto, nulla cambia in merito alla gestione del contributo ambientale - rispetto alle regole già previste oggi - ad eccezione della nuova dicitura da inserire in fattura.
Tari
La disposizione (articolo 1, comma 1093) presente all'interno della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) proroga di un ulteriore anno (sin a tutto il 2019) la facoltà per i Comuni di adottare, per la determinazione della tassa rifiuti (Tari), i coefficienti potenziali di produzione (metodo normalizzato) previsti dal D.P.R. 158/1999, con ciò implicitamente differendo l'entrata in vigore della c.d. "tariffa puntuale" (ovvero della tariffa da determinarsi in relazione alla effettiva e non potenziale quantità e qualità di rifiuti prodotti).