Lo scorso 28 febbraio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Rete Imprese Italia, hanno sottoscritto un accordo denominato "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese" (all. 1) che mira ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle PMI che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano comunque prospettive economiche positive.
In sintesi, l'accordo propone alcune misure analoghe a quelle previste dall'Avviso comune del 3 agosto 2009 e dall'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e prevede, in particolare, i seguenti interventi:
•) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali;
•) sospensione per 12, ovvero per 6 mesi, della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
•) allungamento della durata dei mutui per un massimo del l00% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, non oltre 2 anni per i mutui chirografari e non oltre 3 anni per quelli ipotecari;
•) allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
•) allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.
Con il mese di aprile è previsto l'avvio della fase operativa dell'Accordo. In base allo stesso, infatti, le banche che hanno formalmente comunicato la propria adesione all'ABI, sono impegnate ad avviare la relativa operatività entro 30 giorni dall'adesione medesima.
Al riguardo, si allega:
· l'elenco delle banche aderenti alla data del 4 aprile 2012;
· un fac-simile di domanda elaborato dall'ABI per la presentazione delle richieste da parte delle imprese.
L'Accordo prevede che alle PMI non vengano addebitate spese e altri oneri aggiuntivi, rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
E' altresì previsto che le banche aderenti siano tenute, comunque, a fornire una risposta all'impresa richiedente (di norma entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda da parte della stessa) completa delle informazioni eventualmente richieste.