Dal 24 gennaio u.s., è entrato in vigore il nuovo decreto F-gas (D.P.R. 146 del 16 novembre 2018).
Il nuovo decreto attua le disposizioni previste dal regolamento comunitario 517/2014/Ue. Sebbene il regolamento sia un atto direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza recepimento, il D.P.R. 146/2018 ne disciplina le modalità operative di attuazione abrogando il precedente decreto (D.P.R. 43/2012) che era "collegato" al regolamento 842/2006/Ue, ora abrogato.
La novità più rilevante è l'istituzione di una Banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.
La Banca dati consentirà un maggiore tracciamento dei gas e degli apparecchi raccogliendo dalle imprese i dati sui gas fluorurati immessi sul mercato e utilizzati, nonché le informazioni sulle installazioni, le manutenzioni e lo smantellamento degli impianti contenenti i gas.
RIVENDITORI
I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali.
In particolare l'obbligo di comunicazione alla Banca dati, per quanto riguarda il comparto vendita, ricorre per i seguenti soggetti:
- le società che forniscono f-gas, anche con modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare, all'atto della vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia di gas venduto;
- le società che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori dovranno comunicare, all'atto della vendita, la tipologia di apparecchiatura e l'anagrafica dell'acquirente con la dichiarazione di quest'ultimo recante l'impegno a far effettuare l'installazione da un'impresa certificata. Se il venditore offre all'utilizzatore finale anche il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, tale dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore. Qualora, infine, l'acquirente sia un'impresa certificata, dovrà essere trasmesso il numero del certificato.
ISTALLATORI E MANUTENTORI
Imprese e persone fisiche certificate, dall'ottavo mese di entrata in vigore del DPR (24 settembre 2019), entro 30 giorni dall'installazione di apparecchiature contenenti f-gas, dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti: operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.
In particolare, l'obbligo di comunicazione alla Banca dati, per il comparto istallatori e manutentori, riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l'obbligo di certificazione, le persone fisiche nel caso vengano istallate:
- apparecchiature fisse di refrigerazione;
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.
La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'installazione.
Stessa tempistica nel caso del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione, di smantellamento o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo.
VALIDITA' VECCHIE E NUOVE CERTIFICAZIONI
Importante sottolineare come i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore, restano validi sino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati.
Il precedente registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito anch'esso dalle Camere di Commercio, continuerà ad esistere. Il nuovo decreto introduce, però, una novità. Viene prevista, infatti, la possibilità di cancellazione automatica, per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall' iscrizione al Registro stesso.
Il nuovo decreto conferma l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Avendo esteso il campo di applicazione della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone e quindi delle attività che sono soggette all'obbligo di iscrizione al registro:
- smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;
- installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
- smantellamento di impianti antincendio;
- installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.
Infine, il nuovo decreto dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi delle vecchie disposizioni restano validi fino al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi delle nuove disposizioni.