1. Oggetto dell’obbligo
Dal 1° gennaio 2025, ogni amministratore di società (di persone o di capitali) deve disporre di un domicilio digitale (PEC) personale e diverso da quello dell’impresa.
2. Chi sono i destinatari?
Tutte le società (persone e capitali), comprese le reti di imprese con soggettività giuridica.
Liquidatori, se nominati.
Sono esclusi: società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili.
3. Scadenze
Nuove società (costituite dal 1° gennaio 2025): comunicazione obbligatoria contestuale all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Società già esistenti prima di tale data: la comunicazione va effettuata entro e non oltre il 30 giugno 2025.
L’obbligo scatta in ogni caso per una nuova nomina o rinnovo di amministratori, nonché di nomina del liquidatore.
4. Sanzioni per l’omessa comunicazione
Multe da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.), con riduzione a un terzo se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza.
L’omessa comunicazione della PEC individuale comporta sospensione e possibile rigetto della pratica presso la Camera di commercio.
5. Consiglio pratico
Attivati tempestivamente, soprattutto se sono state utilizzate per gli amministratori la PEC della società.
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Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 860
Nota MIMIT 12 marzo 2025, prot. n. 43836.
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