Si ricorda che l’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dal decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019), prevede l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, di importo almeno pari, nel complesso, a 10.000 euro, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente a quello in cui ricade l’obbligo.
Nella fase iniziale di vigenza della norma sugli obblighi di trasparenza, i termini per l’applicazione delle sanzioni sarebbero dovuti decorrere dal 1° gennaio 2020, tuttavia a seguito dell’emergenza sanitaria e delle protratte criticità verificatesi, sono state previste proroghe al fine di concedere ai soggetti obbligati una tempistica meno stringente per dare attuazione alle prescrizioni normative.
A tale proposito, l’art. 1, comma 28-ter e l’art. 3-septies del decreto-legge n. 228 del 2021 hanno prorogato le scadenze per l’applicazione delle sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche e, pertanto, le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza per l’anno 2022, si applicano dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).
Pertanto si ricorda la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicazione degli aiuti erogati nel 2021, entro il prossimo 31 dicembre.
Infine si evidenzia che, la disciplina sugli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche in discorso è stata modificata dall’articolo 3, comma 6-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, prevedendo che: “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n.124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.