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Ordinanza contingibile e urgente n. 10PC Regione FVG

Oggi, 13 aprile 2020, il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente n. 10PC.

 

Nel dettaglio ORDINA:

1. a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;

3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell’accesso all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;

4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;

5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

6. ai gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;

7. la chiusura, nella giornata di domenica e nelle giornate festive, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;

8. restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro;

9. di vietare l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione;
- presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;
- per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;

10. a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di utilizzare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;

11. la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);

12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all’interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;

13. è ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.

 

La presente ordinanza ha validità dal 14/04/2020 al 03/05/2020.

 

 

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