A partire dal 14 novembre e fino al giorno 29 novembre, sarà in vigore l'ordinanza contingibile e urgente FVG nr. 41, firmata ieri dal governatore del Friuli Venezia Giulia, che contiene nuove misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COvid-19
Evidenziamo per il nostro settore le seguenti misure:
- L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
- È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a)nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
- È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso;
- L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio (ore 18.00), esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
- E' VIETATA la consumazione di cibo e bevande da asporto all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Nei giorni prefestivi e festivi sono CHIUSI AL PUBBLICO gli esercizi di vendita di grande struttura e media struttura maggiore (Articolo 2 LR 29/2005), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole;
- Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
- Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono APERTI;
- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
MISURE DI CARATTERE GENERALE
- La MASCHERINA va indossata in modo corretto fuori dalla propria abitazione, nei mezzi pubblici e anche nella propria abitazione se in presenza di non conviventi. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi;
- Se la MASCHERINA deve essere abbassata per bere, mangiare o fumare va mantenuta una distanza minima di UN METRO dalle altre persone;
- È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente affollate;
- Nel primo ciclo della scuola secondaria sono SOSPESE le attività di educazione fisica, canto e strumenti a fiato;
ATTENZIONE: RIMANGONO VALIDE E IN VIGORE ANCHE LE MISURE CONTENUTE NEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020
Su Documenti l’ordinanza 41/2020 FVG