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Ordinanza Ministero della Salute 22 febbraio 2022 – Disciplina degli ingressi in Italia

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45/2022, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 che produrrà effetti a partire dal prossimo 1° marzo e fino al 31 marzo 2022 – recante “nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.


Il Provvedimento prevede una nuova disciplina degli ingressi nel territorio italiano delle persone provenienti da Stati esteri, stabilendo, contestualmente, che cessino di applicarsi, sempre a partire dal prossimo 1° marzo, le disposizioni previste dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 28 settembre, 22 ottobre e 14 dicembre del 2021, e l’Ordinanza del 27 gennaio 2022.


Diversamente dalla disciplina previgente, che si basava su cinque elenchi di Paesi per i quali venivano previste differenti misure, l’Ordinanza in oggetto prevede che, qualunque sia il Paese estero di provenienza, l’ingresso sul territorio nazionale sia consentito, sempreché non insorgano sintomi da Covid-19, alle seguenti condizioni (cfr. art. 1):

  • presentazione del Passenger Locator Form;
  • esibizione, in formato digitale o cartaceo, di una delle certificazioni verdi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 – c.d. “green pass base” - o di altra certificazione equipollente. Occorre quindi esser muniti di un certificato attestante l’avvenuta vaccinazione, guarigione o l’effettuazione di un test molecolare (72 ore) o antigenico rapido (48 ore);
  • in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al punto precedente, si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico alla fine di tale periodo.


Il Provvedimento precisa che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti ad alcun adempimento.


L’art. 2 dell’Ordinanza stabilisce alcune ipotesi derogatorie, per le quali è sufficiente la sola presentazione del Passenger Locator Form, sempre a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19.

È questo il caso, tra gli altri:

  • dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (comma 1, lett. c);
  • di chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena di 5 giorni, seguito da test molecolare o antigenico (comma 1, lett. e);
  • delle persone che rientrino nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (comma 1, lett. f);
  • della permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (comma 1, lett. g). In questo caso, e in quello di cui al punto precedente, non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.


L’art. 4, inoltre, prevede l’esenzione, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.


Per completezza, sembra utile ricordare che, per quel che concerne l’ingresso delle persone provenienti da uno Stato estero presso servizi e attività – come i Pubblici Esercizi – per i quali è previsto l’obbligo del super green pass, rimane fermo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2022:

  • qualora tali soggetti siano in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, l’accesso ai servizi e alle attività di cui sopra è consentito, previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore);
  • l’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • anche coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, possono accedere ai predetti servizi e attività, previa effettuazione di un tampone (con la stessa validità temporale di cui sopra).


Conseguentemente alle novità introdotte con l’Ordinanza in commento, FIPE ha aggiornato il “Vademecum Certificazioni Verdi Covid-19 nei P.E.” , che sintetizza le principali regole concernenti le certificazioni verdi nei Pubblici Esercizi e i relativi profili giuslavoristici.

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