Tutte le imprese di panificazione operanti alla data del 23 Giugno 2011 devono obbligatoriamente comunicare entro il 23 DICEMBRE 2011 al Comune dove ha sede l'attività in oggetto la comunicazione del "nominativo del Responsabile di panificazione".
Il Responsabile di Panificazione (art. 40) chiamato anche Responsabile Tecnico è designato dal legale rappresentante dell'impresa e deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro nell'ambito dello stesso impianto.
Il Responsabile di Panificazione può essere il titolare dell'impresa o collaboratore famigliare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.
La qualificazione di Responsabile di Panificazione è conseguito automaticamente (comma 14, art. 79) dai soggetti che alla data di entrata in vigore della medesima legge sono in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
Vista la scadenza ravvicinata, alleghiamo fac-simile di schede da compilare, sottoscrivere e inviare al Comune ove ha sede l'attività di panificazione a mezzo lettera raccomandata A.R..
Per informazioni: Dr. Lucio Leandrin
Tel 0434/549410 - Fax 0434.549458 - E-mail: sindacale@ascom.pn.it