Informiamo i Panificatori che le imprese di panificazione, qualora non lo avessero già fatto, DEVONO comunicare entro il 31 DICEMBRE 2013 la nomina del Responsabile Tecnico dandone comunicazione allo sportello unico competente per territorio; in precedenza il termine scadeva il 23/12/2013.
La norma prevede che in assenza del modello unico di SCIA previsto dalla L.R. 3/2001, le imprese utilizzino i modelli SCIA adottati dai rispettivi Comuni.
La comunicazione del Responsabile Tecnico è prevista dalla L.R. 17 giugno 2011 n. 7 che all’art. 40 specifica:
- Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore famigliare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell’impresa stessa, da effettuarsi all’atto di presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell’ambito dello stesso impianto.
- Al Responsabile di Panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
- Al Responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) essere stato titolare o socio prestatore d’opera di imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;
b) essere stato dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestato attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la presentazione della SCIA, da comprovarsi in base a idonea documentazione.
- Le imprese che intendono svolgere l’attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto esterno in possesso di almeno uno de requisiti di cui al comma 3.