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Panifici - sottoscrizione accordo riordino apprendistato

E' stato sottoscritto il 14 giugno scorso, in attuazione del Decreto Legislativo n. 167/2011, l'accordo nazionale per il riordino dell'apprendistato, del quale si illustrano di seguito gli aspetti di maggiore rilevanza, precisando che le Parti hanno concordato di farne decorrere la vigenza dal 26 aprile 2012.

 

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE


Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, è stata introdotta una parte generale contenente la disciplina applicabile a tutte e tre le tipologie di apprendistato.

In particolare, l'accordo, nel recepire interamente le previsioni di carattere generale contenute nell'art. 2 della predetta normativa, attua, fra l'altro, le disposizioni afferenti la proporzione numerica, la possibilità di attivare rapporti di apprendistato a tempo parziale e la tempistica entro la quale dovrà essere definito il piano formativo individuale, prevedendo che dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato, per consentire al datore di lavoro di effettuare un'idonea analisi delle competenze in ingresso del giovane.

Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi, nel caso in cui il rapporto subisca nel corso dello svolgimento una sospensione involontaria (ad esempio malattia od infortunio dell'apprendista), con il correlativo obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.

Con riferimento alla figura del tutor o referente per l'apprendistato, ossia il soggetto al quale è affidato l'incarico di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto, l'accordo ne consente l'individuazione all'avvio dell'attività formativa, definendone, al contempo, le caratteristiche.

La funzione di tutor o di referente per l'apprendistato potrà essere svolta dal titolare dell'impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, ovvero da un lavoratore dipendente che possieda un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che nell'impresa non siano presenti  lavoratori con tali requisiti.

Qualora l'azienda intenda avvalersi per l'erogazione della formazione di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un tutor/referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

L'accordo prevede, inoltre, che ciascun tutor (o referente per l'apprendistato) possa affiancare al massimo 5 apprendisti e che nel caso di formazione a distanza, l'attività di accompagnamento possa svolgersi con modalità virtualizzata.

La normativa contrattuale recepisce anche i termini per il recesso dal contratto di apprendistato, precisando che:

• durante lo svolgimento  le parti possono recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo

• al termine del periodo formativo, ai sensi della lettera m) dell'art. 2 D.lgs. 167/2011, ciascuna della parti può recedere dal contratto con preavviso di giorni 30 decorrente dal termine del periodo di formazione e con applicazione della disciplina contrattuale in materia di indennità sostitutiva del preavviso per ogni giorno di ritardo della comunicazione.

 


PARTE II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE


Durata del contratto di apprendistato
L'accordo nel prevedere la modifica delle durate massime del contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dall'art. 4, II comma, D. Lgs. n. 167/2011, ha definito anche le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, disponendo per tali figure, in recepimento delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, una durata del contratto superiore ai 36 mesi.

Le nuove durate massime, pertanto, sono le seguenti:

 


A1 super, A1   60 mesi
 
A2     50 mesi
 
A3 e B3super    48 mesi
 
B1, B2, B3    36 mesi


 
Livelli I, II, IIIA, IIIB   36 mesi
 
livello IV    30 mesi
 
livello V    24 mesi
 


Per i panifici ad indirizzo produttivo industriale l'accordo demanda al secondo livello di contrattazione l'individuazione delle figure professionali aventi contenuti competenziali analoghi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e la fissazione delle relative maggiori durate dei contratti di apprendistato.


Durata dell'attività formativa professionalizzante


Nel precisare che l'accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle Regioni la previsione della formazione di base e trasversale, affidata in via esclusiva dal Decreto Legislativo alla competenza regionale, si forniscono di seguito le nuove durate annue dell'attività formativa:

 

 

qualifica   Ore di formazione annua
 
A1, B1    100 ore
 
A2, B2, B3 super  80 ore
 
A3, B3    60 ore
 
I e II livello   120 ore
 
livelli IIIA e IIIB  80 ore
 
livelli IV e V   60 ore
 

 


Trattamento economico

L'accordo ridefinisce il trattamento economico spettante, confermando il principio di  percentualizzazione già previsto per le retribuzioni degli apprendisti, come di seguito specificato:

 

 

70%   primi dodici mesi
 

80%   dal tredicesimo al ventiquattresimo mese
 
90%   dal venticinquesimo al quarantottesimo mese
 
95%   dal quarantanovesimo fino alla cessazione del contratto 

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