L'INPS ha fornito le istruzioni operative sulla nuova normativa che ha disposto, in particolari casi, la riduzione dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto.
La nuova disciplina, che si applica con riferimento ai decessi avvenuti dall’1.12.2011, prevede infatti una riduzione del trattamento complessivo nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età dello stesso superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi risulti superiore a 20 anni.
Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a dieci anni, la quota di pensione del 60% spettante al coniuge superstite dovrà essere ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (vedi allegato).
Tale decurtazione non opera, invece, in presenza di figli minori, studenti o inabili.
Resta, comunque, fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.
Per quanto concerne, infine, le pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulo di periodi assicurativi, l’Istituto fa presente che le stesse, allo stato attuale, dovranno essere corrisposte in via provvisoria.
Rif: Circolare Inps n. 84 del 14.6.2012 - Art.18, comma 5 Decreto-legge n.98/2011 convertito nella legge n.111/2011.