Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
Da giugno 2010 (legge n. 122 del 2010) è stata prevista la seguente applicazione:
Il calcolo della pensione minima
Per capire adesso con quale criterio viene attribuita l’integrazione dobbiamo ricordare che l’Inps calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo risulta inferiore al minimo di legge (501,38 euro al mese nel 2014) aggiunge la differenza, una integrazione a totale carico dello Stato.
Attenzione però: l’integrazione, che un tempo veniva concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è legata ai redditi personali, per chi vive da solo e a quelli della coppia, per chi è coniugato. La legge fissa determinati limiti di reddito aggiornati di anno in anno in base al tasso di inflazione (costo della vita pari all’1,2% per il 2014). E anche chi non li supera non è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito dichiarato può essere assegnata la misura intera o ridotta.
Per chiarire meglio vediamo intanto come si presenta la situazione per i pensionati che vivono da soli.
Nel 2014 possono contare sul trattamento minimo di 501,38 euro mensili se il loro reddito annuo non supera 6.517,94 euro.
Se il reddito extra pensione si colloca tra 6.517,94 euro e 13.035,88 euro l’integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra quest’ultimo importo e il reddito conseguito. Per esempio, un pensionato che ha maturato con i soli contributi una pensione di 200 euro al mese e possiede altri redditi (case, altre pensioni ecc..) per 10.000 euro l’anno, ottiene in questo caso una integrazione di 233,53 euro (13.035,88 – 10.000 : 13), per cui la pensione sarà di 433,53 euro al mese, inferiore quindi al trattamento minimo.
I redditi personali e della coppia
Il discorso diventa più complicato per le persone coniugate che devono superare un doppio sbarramento: quello del reddito personale che deve restare nei limiti sopra indicati e quello della coppia.
Quest’anno la situazione si presenta così:
Nella tabella A che si allega sono sintetizzati i requisiti per ottenere l’integrazione.
Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato.
La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni. Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro.
I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.
Nel 2014 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella tabella B.
Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione. Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (447,61 euro mensili nel 2014).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.
Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
La sospensione della pensione
L’Inps fa sapere che sta procedendo alla sospensione delle pensioni collegate al reddito, per coloro che non hanno comunicato all’Istituto i redditi del 2011.
Va ricordato che la legge n. 122 del 2010 ha previsto detta sospensione per quei pensionati che non dichiarano né all’amministrazione finanziaria né all’Inps i propri redditi rilevanti ai fini della prestazione in godimento.
Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione viene resa la dichiarazione, la pensione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione; se invece entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, l’Inps procede alla revoca in via definitiva della pensione collegata al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno di riferimento.
La notifica della sospensione viene inviata con raccomandata a tutti coloro che, nel 2011, non avevano compiuti 80 anni di età.
E’ opportuno, comunque, data la particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco che, gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
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