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News

Pillole del “DECRETO CRESCITA” dopo la conversione in Legge DL n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019

Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 58/2019 (in vigore dal 30.6.2019) di conversione del DL n. 34/2019 contenente una serie di “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, di seguito alcuni punti fiscali.

MAXI AMMORTAMENTO – Art. 1
È confermata la reintroduzione del “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing. Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. A

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 3
In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue

Anno Aliquota

  • 2019 50%
  • 2020 60%
  • 2021 60%
  • 2022 70%
  • dal 2023 100%

PROROGA CEDOLARE SECCA – Art. 3-bis, comma 1
In sede di conversione è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 e dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è neppure sanzionata. Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca

IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO – Art. 3-quater, comma 1, lett.a)
In sede di conversione è stata modificata la lett. 0a) del comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011 eliminando l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

IMU LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO – Art. 3-quater, comma 1, lett.b)
In sede di conversione è stato modificato il comma 6-bis dell’art. 13, DL n. 201/2011 prevedendo, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione / comunicazione, per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune).

REDDITI FONDIARI NON INCASSATI – Art. 3-quinquies
In sede di conversione è stata modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 26, TUIR è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

  • dall’intimazione di sfratto per morosità;
  • dall’ingiunzione di pagamento.
    Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti, ex art. 21, TUIR.
    La nuova disposizione ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2020. In merito ai contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.

SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI – Art. 4-bis, comma 1
In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 36-ter, DPR n. 600/73, in base al quale l’Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

  • la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
  • elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
    Le richieste di dati già in possesso dell’Amministrazione sono inefficaci.

RAVVEDIMENTO PARZIALE – Art. 4-decies
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il “ravvedimento parziale”, ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

  • la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l’integrale versamento tardivo;
  • gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo;
  • la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso. In caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:
  • per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
  • per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione). NB Quanto sopra è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

MODIFICHE REGIME FORFETARIO – Art. 6, commi 1, 2 e 3
È confermata la modifica del comma 69 dell’art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. NB La previsione in esame, in deroga all’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è applicabile dall’1.1.2019. I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta). È confermata la modifica del comma 21 dell’art. 1, Finanziaria 2019, che prevede l’estensione dell’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24 anche agli imprenditori individuali / lavoratori autonomi che applicheranno la cosidetta “flat tax”, ossia che:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, ragguagliati ad anno;
  • dal 2020 applicano al reddito d’impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP pari al 20%.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI – Art. 12 quinquies, comma 2
In sede di conversione, con la modifica del comma 542 dell’art. 1, Finanziaria 2017, è aumentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita prevista nell’ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici (carta di debito / credito).

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE – Art. 12-novies
In sede di conversione è previsto che per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate. Se i dati indicati nelle fatture elettroniche non sono sufficienti per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72. NB Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2020. In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia è applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo non versato). Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.

CREDITO D’IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Art. 16
È confermato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali. Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo

AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO – Art. 26-ter
In sede di conversione è stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

  • semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
  • compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.
    Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d’imposta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020. Tale credito d’imposta:
  • è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’esercizio dell’attività economica / professionale;
  • non è cumulabile con il credito d’imposta “riciclaggio plastica” di cui al comma 73 dell’art. 1, Finanziaria 2019.
    Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all’esercizio dell’attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020.
    Merita evidenziare che i crediti d’imposta sopra esaminati:
  • vanno indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti;
  • possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è riconosciuto;
  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Con apposito DM sono definiti:
  • i requisiti tecnici / certificazioni idonee ad attestare natura e tipologie di materie / prodotti oggetto di agevolazione;
  • le modalità di applicazione / fruizione dei crediti d’imposta in esame.

RIAPERTURA / AMPLIAMENTO ATTIVITÀ – Art. 30-ter
In sede di conversione è prevista la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Il contributo:

  • è concesso per l’anno nel quale avviene l’apertura / ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi;
  • riguarda gli esercizi operanti nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs.n. 114/98 (esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti / esercizi aventi superficie superiore ai predetti limiti e fino 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  • è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.
    Sono escluse dalla concessione del contributo:
  • l’attività di compro oro;
  • le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS;
  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente / indirettamente riconducibile.
    Per usufruire dell’agevolazione in esame i soggetti interessati devono presentare dall’1.1 al 28.2 di ciascun anno, presso il Comune in cui è situato l’esercizio:
  • apposita richiesta redatta utilizzando uno specifico modello;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti. Il Comune, dopo aver verificato:
  • la dichiarazione presentata;
  • il regolare avvio / mantenimento dell’attività; determina la misura del contributo spettante.
    Le nuove disposizioni sono applicabili dall’1.1.2020.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE – Art. 43, comma 4-bis
In sede di conversione è disposta la proroga al 30.6.2020, in deroga a quanto previsto dagli artt. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e 17, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina delle imprese sociali), per l’adeguamento dello statuto alle nuove previsioni da parte di:

  • bande musicali;
  • ONLUS;
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • imprese sociali.

 

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