Come noto, al fine di incentivare ulteriormente la realizzazione di interventi di recupero edilizio, il D.L. n. 83 del 2012 (cosiddetto "Decreto Crescita"), è intervenuto sulla misura della detrazione Irpef spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia, innalzandola dal 36% al 50%. Inoltre, ha aumentato da euro 48.000 ad euro 96.000, il limite massimo di spesa (per unità immobiliare) su cui calcolare il bonus fiscale.
Tali misure avevano una durata transitoria, trovando applicazione limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 sino al 30 giugno 2013.
Ora, con la norma in esame, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, è stata riconosciuta ai contribuenti che fruiscono di tale agevolazione fiscale una ulteriore detrazione per le spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale ultima detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 36%, introdotta nel 1998 e poi più volte prorogata, è stata "messa a regime" dal D.L. n. 201 del 2011, attraverso l'introduzione nel Tuir del nuovo art. 16-bis, il quale riprende tutti i principali aspetti della previgente disciplina, dal perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione alle condizioni di spettanza del beneficio fiscale.
In particolare, si ricorda che, in base al richiamato art. 16-bis, sono agevolabili gli interventi:
- di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.