In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, vengono ulteriormente prorogate fino al 31 ottobre p.v. le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore, nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione.
In particolare, si applicheranno le seguenti aliquote d’accisa, già attualmente praticate:
Si conferma, inoltre, che, per effetto della rimodulazione sopra esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 18 ottobre al 31 ottobre pp.vv., non troverà applicazione l’aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante (n. 4-bis Tabella A allegata al D.lgs. n.504/1995), attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.
Si dispone, altresì, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d’accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti saranno tenuti a trasmettere, entro il prossimo 10 novembre, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19-bis D.lgs. n.504/1995), ovvero per via telematica utilizzando i moduli già predisposti dall’Agenzia delle Dogane (art. 8, comma 6, D.L. n.115/2022), i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 30 ottobre 2022.
Si precisa, a riguardo, che tale comunicazione non sarà dovuta nel caso di successiva ulteriore proroga delle riduzioni temporanee di accise e IVA, oltre la data del 31 ottobre 2022.
Al di fuori di tale evenienza, in caso di mancata comunicazione ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art. 50, comma 1, D.lgs. n.504/1995).