Questo sito web utilizza i cookie

Sul sito ci sono cookies tecnici e di terze parti profilanti per i quali abbiamo bisogno di un tuo consenso all'installazione. Leggi al nostra Cookie policy

News

Rateizzazione della riscossione – Direttiva Equitalia del 7 maggio 2013

Come noto, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni), nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. L'importo minimo di ogni rata è pari, salvo eccezioni, a 100 euro.

 

Con la Direttiva del 7 maggio 2013, Equitalia ha innalzato, da 20.000 euro a 50.000 euro, la soglia dell'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

 

Per debiti oltre l'importo di 50.000 euro la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione deve, quindi, analizzare l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

 

Si ricorda che, in merito alla rateizzazione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, importanti novità sono state introdotte con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto "Decreto sulle semplificazioni tributarie"), in base alle quali:

  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista, invece, la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate è possibile chiedere ad Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella esattoriale.

 

Infine, si ricorda che la domanda di rateazione - comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento - si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Documenti
    • Logo Pordenone Turismo
    • Logo Centro anch'io
    • Logo Camera commercio
    • Logo Pordenone With Love
    • Logo 50 e Più Enasco
    • Logo ConfidiFriuli
    • Logo EBT
    • Logo ARAG
    • Logo CATT FVG
    Associazione delle Imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo ASCOM - CONFCOMMERCIO
    Imprese per l'Italia della provincia di Pordenone