Come noto, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni), nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. L'importo minimo di ogni rata è pari, salvo eccezioni, a 100 euro.
Con la Direttiva del 7 maggio 2013, Equitalia ha innalzato, da 20.000 euro a 50.000 euro, la soglia dell'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per debiti oltre l'importo di 50.000 euro la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione deve, quindi, analizzare l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Si ricorda che, in merito alla rateizzazione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, importanti novità sono state introdotte con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto "Decreto sulle semplificazioni tributarie"), in base alle quali:
Infine, si ricorda che la domanda di rateazione - comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento - si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.