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Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

 

Come noto, l'art. 52 del D.L: 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto "Decreto del Fare"), modificando l'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, ha previsto che - ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica – la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può essere aumentata da 72 rate fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

 

  • accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  • solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

 

La medesima disposizione ha, inoltre, disposto che il debitore decade, automaticamente, dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive.

 

Ciò premesso con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, sono state stabilite le modalità di attuazione ed il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo di rateazione straordinaria.

 

Di seguito, si esamina, nel dettaglio, il decreto in esame.

 

Piani di rateazione Il decreto attuativo prevede che, all'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può, alternativamente, chiedere:

  • un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

 

Inoltre, viene disposto che, all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può, alternativamente, chiedere:

  • un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

 

Infine, all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può, alternativamente, chiedere:

  • un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

 

Si precisa che il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

 

Condizioni per la richiesta del piano di rateazione

Circa le condizioni per la richiesta dei piani di rateizzazione straordinari, il decreto in esame dispone che la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, deve essere attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione.

L'agente della riscossione concede i piani straordinari di rateizzazione nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

 

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

 

  • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
  • per tutti gli altri soggetti, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile, e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1.

 

A tal fine il debitore deve allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.  

 

Disposizioni transitorie

I piani di rateazione ordinari ed i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, possono, su richiesta del debitore ed in presenza delle condizioni illustrate nel paragrafo 2, essere aumentati fino ad un massimo di 120 rate.

 

Monitoraggio degli effetti

Circa il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione straordinaria sopra illustrato, il decreto in esame dispone che Equitalia, tramite l'Agenzia delle Entrate, deve presentare una relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.

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