Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012, recante “Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito”.
Con la pubblicazione del decreto attuativo del nuovo “redditometro” e con l’indicazione, dunque, dei tipi di spesa per l’acquisizione di beni e servizi, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Il nuovo strumento di accertamento, caratterizzato dalla presenza di oltre 100 voci di spesa, entrerà in funzione da quest’anno e verrà utilizzato per verificare i redditi contenuti nelle dichiarazioni presentate dal 2010 (periodo d’imposta 2009).
Il decreto in esame individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali - ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - si baserà la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Come chiarito dal decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva, deve intendersi la spesa sostenuta dai contribuenti per l’acquisizione di beni e servizi e per il relativo mantenimento.
L’individuazione di tali tipologie di spese, ricomprese nella Tabella A allegata al decreto, costituisce il vero e proprio elemento chiave del nuovo “redditometro”, il quale si presenta sotto una veste completamente rinnovata rispetto alla precedente versione introdotta con il decreto ministeriale del 10 settembre 1992, nel quale le voci di spesa erano rappresentate da beni quali automobili, imbarcazioni ed immobili.
Oltre ad un consistente ampliamento delle voci di spesa, il nuovo “redditometro” si caratterizza per la circostanza che il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato non solo dalle spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria ma tenendo anche conto, per alcuni tipi di spesa, del valore medio delle stesse, stimato per gruppi e categorie del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.
Tale ultimo contenuto induttivo è corrispondente alla spesa media risultante dall’indagine annuale condotta dall’ISTAT sui consumi delle famiglie; analisi effettuata su campioni significativi appartenenti ad 11 tipologie di nuclei familiari, indicate nell’allegata Tabella B del decreto, distribuite in 5 aree territoriali in cui risulta idealmente ripartito il territorio nazionale.
Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva, inoltre, potrà essere determinato tenendo conto delle risultanze di altre analisi e studi socio-economici, anche di settore.
In pratica, la rideterminazione del reddito avverrà attraverso l’utilizzo congiunto, da un lato, delle spese emergenti dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria (relative ai beni e servizi acquistati) e, dall’altro, di coefficienti di spesa statistici, relativi a spese comuni.
Più precisamente, in presenza di spese indicate nella Tabella A, verrà considerato il valore più elevato tra quello risultante dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria e quello imputato dai coefficienti statistici.
Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 6, del decreto in esame, nella determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente resta ferma la facoltà per l’Amministrazione finanziaria di utilizzare elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella Tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento.
In ogni caso, così come previsto dalla norma, il nuovo “redditometro” terrà conto, esclusivamente, degli scostamenti superiori al 20% tra le entrate “ufficiali” (risultanti dalla dichiarazione presentata) e quelle stimate.
Spetterà, infine, al contribuente dover dimostrare, ai sensi del citato art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, che il finanziamento delle maggiori spese è avvenuto con redditi diversi da quelli prodotti nel periodo d’imposta e non dichiarati, quali potrebbero essere – ad esempio – redditi esenti od esclusi dalla base imponibile.
Il contribuente potrà altresì contestare, in sede di contraddittorio, il differente ammontare delle spese a lui attribuite, così come determinate dall’Amministrazione finanziaria.
Si allegano:
- La Tabella A del decreto attuativo relativa al contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva;
- La Tabella B del decreto attuativo relativa alle tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza.