Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2016 n. 149 è stato pubblicato il D.P.R. 75-2013 recante ''Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.''
Il provvedimento entrerà in vigore il 12 luglio 2013.
Di seguito i effettua un'analisi in merito alle principali novità del decreto.
Il Regolamento, all'articolo 2, individua i soggetti che possono svolgere attività di certificazione energetica, tra questi:
Il tecnico abilitato, è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato; i tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ovvero:
I tecnici devono anche assicurare imparzialità di giudizio (art.3). Nelle nuove costruzioni, i tecnici non possono essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare. Inoltre sia per edifici esistenti che per i nuovi il tecnico non deve essere coinvolto nell'approvvigionamento di componenti e materiali ed inoltre il committente non può essere un né un coniuge né un parente fino al 4° grado. Tale principio normativo è stato ribadito con il recente D.L. 63/2013 nella definizione di attestato di prestazione energetica (APE)
Il regolamento si applica alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
Nell'interesse degli utenti le Regioni e le Province autonome possono:
Le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.