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Regolamento sulla qualificazione dei soggetti certificatori energetici - D.P.R. 75-2013

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2016 n. 149 è stato pubblicato il D.P.R. 75-2013 recante ''Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.''

 

Il provvedimento entrerà in vigore il 12 luglio 2013.

 

Di seguito i effettua un'analisi in merito alle principali novità del decreto.

 

Il Regolamento, all'articolo 2, individua i soggetti che possono svolgere attività di certificazione energetica, tra questi:

 

  • i tecnici abilitati; gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento (Accredia);
  • le società di servizi energetici (ESCO) .

 

Il tecnico abilitato, è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato; i tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ovvero:

  • iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed in possesso di uno dei titoli (definiti dal comma 3 dalla lettera a) ad e);
  • possesso di uno dei titoli sopracitati , ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;
  • possesso di laurea di altre discipline, se conseguono un attestato di partecipazione, con superamento dell'esame finale, di un corso di certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Nell'allegato del Decreto sono previsti i contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

 

I tecnici devono anche assicurare imparzialità di giudizio (art.3). Nelle nuove costruzioni, i tecnici non possono essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare. Inoltre sia per edifici esistenti che per i nuovi il tecnico non deve essere coinvolto nell'approvvigionamento di componenti e materiali ed inoltre il committente non può essere un né un coniuge né un parente fino al 4° grado. Tale principio normativo è stato ribadito con il recente D.L. 63/2013 nella definizione di attestato di prestazione energetica (APE)

Il regolamento si applica alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

 

Nell'interesse degli utenti le Regioni e le Province autonome possono:

 

  • adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel rispetto delle regole comunitarie; promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
  • promuovere attività di formazione e aggiornamento dei certificatori; monitorare l'impatto del sistema di certificazione; predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione; promuovere la conclusione di accordi volontari o di altri strumenti per assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

 

Le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

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