E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75, del 31 marzo 2014, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, n. 51 del 14 febbraio 2014 recante "Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento".
Con tale provvedimento interministeriale, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, viene data attuazione alle disposizioni previste dall' articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di commissioni sulle carte di pagamento.
Si precisa, al riguardo, che il comma 9 del citato articolo 12, aveva stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire entro il 1° giugno 2012 le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
Il successivo comma 10 del medesimo articolo aveva, altresì, stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure previste dal comma 9, le stesse misure avrebbero dovuto essere fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Nel corso del 2012 si sono tenuti, presso il Ministero dell'economia e finanze, alcuni incontri tra le parti interessate senza pervenire ad una condivisione delle regole generali.
Il nuovo provvedimento si limita ad introdurre alcune indicazioni in materia di pubblicità delle commissioni di interscambio, nonché di modalità di applicazione, confrontabilità e revisione delle commissioni corrisposte dall'esercente e pagamenti di importo ridotto. Ciò, senza però intervenire, in modo diretto, sui criteri e le modalità di riduzione delle commissioni stesse.
Così come previsto dall'art. 34, comma 7, della legge 12 novembre 2012 n. 183, dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, la disposizione relativa alla gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburante ha cessato di avere efficacia.
Pubblicità delle commissioni di interscambio
I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono rendere noti e mantenere aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza.
La medesima informazione deve essere resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.
Modalità di applicazione delle commissioni
Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento di debito, di credito, prepagate – anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento, nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.
Essi devono differenziare l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le devono sottoporre a revisione periodica, almeno annuale, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.
Confrontabilità delle commissioni
Gli acquirer devono redigere l'informativa precontrattuale in maniera tale da consentire di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti.
Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento devono essere riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Revisione delle commissioni
Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, deve essere inserita, nel contratto di convenzionamento, una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.
La commissione d'interscambio è quella commissione (interchange fee) corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta (banca o intermediario finanziario) per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati.
Per acquirer si intende, invece, il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari.
Pagamenti di importo ridotto
Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer devono applicare ai pagamenti di importo ridotto (e cioè quelli di importo non superiore a trenta euro) commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla.
Il decreto definisce come terminale evoluto di accettazione multipla quel "terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip»".
Anche per i pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi in materia di pubblicità della commissioni di interscambio, nonché di modalità di applicazione, confrontabilità e revisione delle commissioni corrisposte dall'esercente.