Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014.
Come noto, con il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro – viene riconosciuto un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata sui predetti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
L'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; qualora il reddito superi tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il citato D.L. n. 66 del 2014, prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.
Si precisa che il credito in esame è riconosciuto per l'anno 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità 2015.
Ora, con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, ha fornito i primi chiarimenti sul credito in esame.
Quali sono i soggetti beneficiari del credito
Beneficiari del creditosono, in primis, i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
I contribuenti titolari di tali redditi devono, inoltre, avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all'art. 13, comma 1, del Tuir.
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
I sostituti d'imposta tenuti al riconoscimento del credito
I sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere il credito "in via automatica". Ciò comporta che i sostituti d'imposta - che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito - devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
Il credito è riconosciuto "ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile".
Considerata la data di entrata in vigore del decreto in esame (24 aprile 2014), i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.
Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.
Le modalità di determinazione del credito
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
In particolare, i sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale ed alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d'imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014.
Gli adempimenti dei sostituti d'imposta
Circa gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, la norma dispone che il sostituto d'imposta - al fine di erogare il credito - utilizza l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che rientrano nell'ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio:
le ritenute relative all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale; le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l'erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d'imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono, quindi, essere versati.
I contributi utilizzati per l'erogazione del credito, determinati dall'incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall'INPS dall'ammontare delle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
L'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD).
Contribuenti senza sostituti d'imposta
Con riferimento ai contribuenti senza un sostituto d'imposta, nel documento di prassi in esame, si precisa che tali soggetti potranno richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo le modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e potranno utilizzare il credito in compensazione ovvero richiederlo a rimborso.
La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in esame, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo ad un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio 2014.
Il credito non spettante Fermo restando che i sostituti d'imposta devono riconoscere "in via automatica" il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
I contribuenti che abbiano, comunque, percepito dal sostituto d'imposta un credito, in tutto od in parte, non spettante sono tenuti alla restituzione del medesimo credito in sede di dichiarazione dei redditi.
Rilevanza del credito
Il credito in esame "non concorre alla formazione del reddito"; pertanto, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell'Irap dei soggetti eroganti.