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Riduzione del tasso medio di tariffa

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto 3 marzo 2015 con il quale vengono ridefinite le aliquote di sconto relative all’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività, contenute nell’art. 24 del DM 12 dicembre 2000.

 

Il nuovo articolo 24, relativo all’oscillazione del tasso medio per prevenzione, dispone che, trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività,l’INAIL, in base agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo.

 

 

La riduzione è determinata come segue:

 

LAVORATORI – ANNO           RIDUZIONE
Fino a 10 28% (anziché al 30%)
Da 11 a 50 18% (anziché al 23%)
Da 51 a 200

10% (anziché al 18% per le aziende da 51 a 100 dipendenti ed

al 15% per le aziende da 101 a 200 dipendenti)

Oltre 200

5% (anziché al 12% per le aziende da 201 a 500 dipendenti

ed al 7% per le aziende oltre 500 dipendenti)

 


In aggiunta alla riduzione delle aliquote, è previsto l’utilizzo della PEC (non più della raccomandata) per la comunicazione al datore di lavoro del provvedimento di concessione/annullamento della riduzione.

Resta confermato, invece, che:

 

  • l’istanza va presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta;

 

  • la riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e può essere applicata in sede di regolazione del premio assicurativo che è dovuto per lo stesso anno.
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