E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto 3 marzo 2015 con il quale vengono ridefinite le aliquote di sconto relative all’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività, contenute nell’art. 24 del DM 12 dicembre 2000.
Il nuovo articolo 24, relativo all’oscillazione del tasso medio per prevenzione, dispone che, trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività,l’INAIL, in base agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo.
La riduzione è determinata come segue:
LAVORATORI – ANNO | RIDUZIONE |
Fino a 10 | 28% (anziché al 30%) |
Da 11 a 50 | 18% (anziché al 23%) |
Da 51 a 200 |
10% (anziché al 18% per le aziende da 51 a 100 dipendenti ed al 15% per le aziende da 101 a 200 dipendenti) |
Oltre 200 |
5% (anziché al 12% per le aziende da 201 a 500 dipendenti ed al 7% per le aziende oltre 500 dipendenti) |
In aggiunta alla riduzione delle aliquote, è previsto l’utilizzo della PEC (non più della raccomandata) per la comunicazione al datore di lavoro del provvedimento di concessione/annullamento della riduzione.
Resta confermato, invece, che: