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RINNOVO CCNL TERZIARIO 30 MARZO 2015

Il 30 marzo 2015 è stata sottoscritta tra Confcommercio e Filcams Cigl, Fisascat Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi che ha validità dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017.


Si è trattato di un negoziato difficile, in un contesto ancora più difficile non solo perché collocato all’interno della più grande crisi degli ultimi 50 anni, ma soprattutto per la necessità di trovare soluzioni efficaci ed equilibrate, in grado di garantire modelli organizzativi maggiormente flessibili, con la massima attenzione al contenimento dei costi.


L’accordo raggiunto da alle imprese del settore strumenti in grado di accompagnarle ed aiutarle nella ripresa con soluzioni innovative. In particolare sarà consentita una maggiore flessibilità e produttività sia sull’orario di lavoro che sul mercato del lavoro; migliori garanzie per l’applicazione maggiormente inclusiva del welfare contrattuale e il recepimento dell’accordo di Governance sulla bilateralità 2014 per il miglioramento del sistema degli enti, dell’utilizzo delle risorse e della fruizione di prestazioni omogenee.
I nuovi istituti sono immediatamente fruibili al livello nazionale e si rivolgono alle imprese di tutte le dimensioni.


Per quanto riguarda la parte economica prevede un aumento lordo medio (quarto livello) di 85 euro a regime, distribuito su 5 tranches per meglio contenere l’impatto degli aumenti del contratto, che prevede una vigenza triennale a partire dalla sottoscrizione, consentendo così di imputare il costo complessivo su un quadriennio.
Si specifica che la prima erogazione pari a 15 euro avverrà con il mese di aprile 2015, senza arretrati.


Nel confermare le previsioni in materia di secondo livello contenute nei “criteri guida (ex art. 7)” dell’accordo del 26 febbraio 2011, è previsto l’elemento economico di garanzia, quale una tantum finale pari a:
- 80 euro per le aziende fino a 10 dipendenti
- 90 euro per le aziende con oltre 10 dipendenti


L’ipotesi di accordo comporta una nuova regolazione per la flessibilità dell’orario di lavoro, più immediata e senza costi, che consente alle imprese direttamente con il CCNL, il superamento dell’orario contrattuale fino a 44 ore per 16 settimane, senza maggiorazione di straordinario per le ore prestate oltre l’orario settimanale, se recuperate entro 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità.


Per favorire il sostegno all'occupazione si introduce una nuova specifica modalità per l'utilizzo del contratto a tempo determinato, meno onerosa per le imprese, che  potranno assumere, una sola volta per  12 mesi,  le categorie più deboli del mercato del lavoro, al di fuori dai limiti quantitativi per la stipula di contratti a termine. In particolare è previsto un sotto inquadramento del lavoratore, fino a due livelli nei primi 6 mesi e di un livello per i successivi 6 mesi. Inoltre al termine dei 12 mesi,  in caso di trasformazione a tempo indeterminato si applicherà il sotto inquadramento di un  livello per ulteriori 24 mesi. Il beneficio economico per le imprese, legato alla diversa retribuzione, si estende agli oneri contributivi e accessori.


Viene inserita una previsione finalizzata a migliorare la possibilità di attivare ulteriori contratti a tempo determinato fino al un massimo del 28 %, compensando quote di assunzioni non utilizzate in altre unita produttive, dentro le quote massime previste dal CCNL.


Sempre con riferimento al contratto a tempo determinato, per rispondere alle necessità delle imprese che operano  su territori a vocazione turistica,  le cui attività sono escluse dalla disciplina legale della stagionalità, si prevede che le organizzazioni territoriali potranno al loro livello  individuare le località a prevalente vocazione turistica, beneficiando dell'esclusione dalle limitazioni quantitative in materia di contratto a termine, in coerenza con le previsioni legislative vigenti.


Un'ulteriore modifica riguarda le percentuali di conferma  del contratto di apprendistato che vengono allineate ai limiti di legge, portandosi dall'80% al 20 %  per tutte le imprese. Inoltre viene portato a tre anni (36 mesi) il periodo su cui calcolare il numero delle conferme in servizio.


Per il part time  a 8 ore possono essere assunti giovani fino a 25 anni compiuti, anche non studenti.


Infine sono state introdotte novità in materia di classificazione e una specifica disciplina per  le Imprese dell' ICT (Information and communication technology), che consentirà di regolare nuove figure professionali, nonchè lo sviluppo di nuove figure appartenenti ai servizi.


Si evidenzia, infine, che la firma di tutte e tre le sigle sindacali (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL) consente un rinnovo senza soluzione di continuità con il precedente contatto nazionale del  2011 che, come si ricorderà, non era stato firmato dalla FILCAMS-CGIL.

 

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