L'articolo 2 del decreto viene completamente riscritto. Il termine previsto per l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione è prorogato fino all'adozione del decreto interministeriale (entro il 31 dicembre 2012 e non più entro il 31 luglio 2012, come inizialmente previsto dal decreto) solo limitatamente alle categorie di sacchetti che rispettano determinati requisiti:
Il decreto interministeriale potrà individuare le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi medesimi e potrà anche prevedere forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti.
È previsto, inoltre, che, per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 dovranno contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale potrà essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica COREPLA e le associazioni dei produttori.
Un'ulteriore modifica approvata ha riguardato il differimento, al 31 dicembre 2013, del termine a decorrere dal quale scatteranno le sanzioni amministrative per la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma.