Si ritiene utile informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-13 è stato pubblicato il Decreto del 18 marzo u.s. con cui il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci in attuazione dell'art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale).
Vista la delicatezza della tematica, riportiamo sinteticamente il percorso che ha portato all'emanazione del nuovo decreto.
Il Dl n.2/2002, pienamente in vigore, aveva consentito la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata. All'articolo 2, comma 2, veniva anche demandato ad un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, il compito di individuare "eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori". Regolamento che è proprio il decreto oggetto della presente comunicazione.
L'entrata in vigore delle sanzioni ai contravventori, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014, era stata sospesa dal Decreto Sviluppo emanato dal Governo Monti, convertito in legge (disegno di legge S. 3533) nel dicembre dello scorso anno. Il comma 30 della legge recitava, infatti: "All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: « A decorrere dal 31 dicembre 2013, » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2»".
In altre parole, la legge che mette al bando gli shopper in plastica non biodegradabile e compostabile e quelli riutilizzabili è pienamente in vigore e le sanzioni - essendo stato emanato il decreto interministeriale - potrebbero scattare tra 60 giorni, anche se il decreto stesso, come si legge all'articolo 6, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Confusione generata dal fatto che il Dl 02/2012 fa decorrere il termine per l'applicazione del divieto di commercializzazione e delle sanzioni non, come sarebbe logico, dalla entrata in vigore del decreto bensì dalla sua emanazione.
Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno ribadito come, secondo l'interpretazione prevalente, il computo dei 60 giorni per l'avvio del regime sanzionatorio non scatteranno prima della piena entrata in vigore del decreto, e ciò avverrà solo alla conclusione, con esito favorevole, dell'esame del testo presso la Commissione Europea.
Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, le prime sanzioni potranno essere comminate solo a partire dal 13 agosto 2013, ovvero trascorsi due mesi dal via libera della Commissione Europea, che arriverà - se non vi saranno obiezioni - il prossimo 13 giugno, 90 giorni dopo la notifica depositata il 12 marzo scorso.