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Sanatoria degli scontrini: come funziona?

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta alcuni giorni fa, del “Decreto Energia”, si chiarisce anche il provvedimento relativo alle “Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi” (contenuto nell’art. 4), di cui si è molto parlato nelle scorse settimane come “sanatoria sugli scontrini”.
Va subito detto che il provvedimento può rivelarsi utile per molti, ma non per tutti e il consiglio, in questo senso, è quello di analizzare la propria situazione rivolgendosi al consulente fiscale di fiducia, a cominciare dagli Uffici Fiscali di Confcommercio ASCOM Pordenone e delle sedi mandamentali.

Cosa dice la normativa
In sostanza, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo e l’emersione della base imponibile, viene concessa la possibilità di rimuovere le violazioni in materia certificazione dei corrispettivi commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, attraverso cui, si ricorda, è possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti tramite il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta, in ragione del tempo trascorso per la regolarizzazione delle violazioni.


La sanatoria è possibile solo se il ravvedimento operoso sarà effettuato entro la data del 15 dicembre 2023.

La norma prevede, inoltre, che il ravvedimento in questione si applichi anche alle violazioni constatate non oltre il 31 ottobre 2023, purché non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Viene infine previsto, probabilmente l’aspetto più interessante del provvedimento, che le violazioni regolarizzate non rilevino ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio della stessa, prevista per un periodo da tre giorni ad un mese, ovvero da un mese a sei mesi, se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro.

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate per promuovere l'adempimento spontaneo dei titolati di partita Iva invierà una comunicazione ai soggetti per i quali sono emerse differenze tra:

  • l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli istituti di credito;
  • l'importo complessivo delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale del contribuente se a seguito dei controlli risulti che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili (POS) è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
Il contribuente che riceve tale comunicazione può richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; oppure regolarizzare eventuali errori od omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

L’invito, a chi riceve questa comunicazione, è di rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia per analizzare la situazione e approfittare dei vantaggi di questo “ravvedimento” . Ma anche se non si è ricevuta la comunicazione è importante valutare questa opportunità, sia da parte dei contribuenti che hanno violazioni già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale e sia da coloro che rischiano la sospensione dell'attività per il reiterarsi di violazioni.

Scarica su documenti:
Decreto Energia disposizioni in materia fiscale e la Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.

 

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