L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 42, datata 9 novembre 2012, recante: ”Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti IVA – Le novità introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)”.
Si ricorda che la documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione è soggetta ad una specifica disciplina, derogatoria delle ordinarie regole previste dal D.P.R. n. 633/1972 in materia di certificazione delle operazioni.
In particolare, con l’articolo 2 della legge n. 31/1977, è stato disposto che “con decreti del Ministro delle Finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’I.V.A. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l’operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione”.
La disciplina attuativa della c.d. “scheda carburante” è stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977; successivamente il D.P.R. n. 444/1997 (attuativo della delega contenuta nell’art. 3, comma 137, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha dettato specifiche norme regolamentari che hanno modificato le regole di redazione della scheda predetta, anche al fine di semplificare il relativo adempimento.
L’istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA – in quanto dalla sua regolare tenuta discende l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta.
Tale previsione si collega al divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, contenuto nella medesima disposizione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
L’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo) – convertito con legge del n. 106/2011 – ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444/1997, prevedendo che i soggetti IVA, che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante (vedi ns. circolare n. 64/2011).
L’Agenzia delle Entrate precisa che le disposizioni introdotte dal suddetto decreto sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Con il documento in esame l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relative alla soppressione della scheda carburante per i soggetti che effettuano l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.
1. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina
Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444/1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.
La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.
La modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.
Naturalmente, se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.
Inoltre, considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.
2. Documentazione delle operazioni
Le modifiche apportate dal decreto legge n. 70/2011, adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non possono far venire meno, in toto, l’esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente.
Detti elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un’attività d’impresa o un’arte o una professione.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per
l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.
Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo.
La documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.
Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore – dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione – possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione