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Semplificazione per gli esercizi di somministrazione

Non sono più considerati ampliamento ne' l’utilizzo di aree private all’aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ne' l’utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione 26/06/2020 - Pubblicata la L.R. 23 giugno 2020, n. 11 Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015, diretti a far  fronte all’emergenza determinata dal diffondersi dell’epidemia Covid-19 anche tramite misure di semplificazione amministrativa.

 

Di particolare interesse per gli sportelli unici attività produttive l'articolo 5 ter, che semplifica i procedimenti amministrativi di utilizzo di superfici private e di aree pubbliche in concessione, per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

 

Fino ad ora, infatti, l'utilizzo di tali superfici era considerato ampliamento dell'esercizio di somministrazione e l'ampliamento era soggetto all'invio di una segnalazione certificata al SUAP.

 

L'art. 5 ter (Utilizzo diretto di aree private all’aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) rende superflua la segnalazione certificata in quanto:

  • Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l’utilizzo di aree private all’aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l’esercizio dell’attività su tali aree esterne è subordinato all’osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l’utilizzo delle suddette aree per l’attività ivi esercitata.
  • Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l’utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

La legge è in vigore dal 26 giugno.

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