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Sicurezza spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche. Pubblicazione del decreto

Si ritiene utile informare che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto u.s., il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in data 22 luglio 2014, sono state individuate le "disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" ai sensi dell'art. 88 comma 2-bis del d.lgs.81/08 e s.m.i.

 

Il provvedimento è reperibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza sul lavoro".

 

Il decreto ha la finalità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della sicurezza nei confronti degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

 

Il testo di articola in due Capi che regolamentano rispettivamente le attività di spettacoli e le attività legate all'allestimento di fiere.

 

Con riferimento al Capo I il decreto si applica alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

 

Le disposizioni non operano invece per le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee;
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m. rispetto ad un piano stabile;
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci in condizioni particolari;
  • di montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi di un unico fabbricante e montate secondo le indicazioni previste dallo stesso.

 

Vengono poi individuate, nell'art. 2, le "particolari esigenze" che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli e relative a:

  • compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro;
  • compresenza di un numero elevato di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con svolgimento di mansioni diverse;
  • frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità;
  • necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, legati allo svolgimento programmato degli eventi;
  • necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti o contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
  • rischi derivanti da condizioni metereologiche e ambientali per attività in luoghi aperti;

 

Gli artt. 3 e 4 riportano le indicazioni specifiche per l'applicazione del Capo I (Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavori in quota) del Titolo Quarto (Cantieri temporanei o mobili) del d.lgs.81/08 e s.m.i. in tali settori.

 

Vengono poi riportate indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese stabilendo che:

  • i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento funi, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici per lo svolgimento delle attività in modo idoneo e sicuro;
  • i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo della formazione prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi per lo svolgimento delle attività in modo idoneo e sicuro.

 

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni relativamente alle manifestazioni fieristiche, il Capo II del decreto ne prevede l'applicazione alle attività d approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche ad esclusione di:

  • strutture allestitive con altezza inferiore a 6,50 m. rispetto ad un piano stabile
  • strutture allestitive biplanari con specifici requisiti tecnici
  • tendostrutture e opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi di un unico fabbricante e montate secondo le indicazioni previste dallo stesso

 

Le particolari esigenze ricalcano quelle sopra previste per gli spettacoli, con l'aggiunta specifica di "presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico"

 

L'art. 8 e l'art. 9 riportano poi le specifiche per le manifestazioni fieristiche, relative all'applicazione del Capo I e Capo II del Titolo Quarto del Testo Unico sulla sicurezza.

 

In particolare vengono fornite indicazioni sui contenuti minimi per la elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza, delle informazioni contenute nel duvri.

 

Gli allegati al decreto, specifici per i due settori considerati, riguardano:

  • informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea;
  • dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese straniere;
  • contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo per gli spettacoli;
  • informazioni minime sul quartiere fieristico;
  • contenuti minimi del duvri per le manifestazioni fieristiche;
  • contenuti minimi del PSC e del POS per le manifestazioni fieristiche.

 

Viene infine previsto che entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero della salute, provvederà al monitoraggio dell' applicazione delle disposizioni previste.

 

Per completezza di informazione si rimette in allegato il testo integrale del decreto.

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