Si ritiene utile informare che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto u.s., il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in data 22 luglio 2014, sono state individuate le "disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" ai sensi dell'art. 88 comma 2-bis del d.lgs.81/08 e s.m.i.
Il provvedimento è reperibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza sul lavoro".
Il decreto ha la finalità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della sicurezza nei confronti degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.
Il testo di articola in due Capi che regolamentano rispettivamente le attività di spettacoli e le attività legate all'allestimento di fiere.
Con riferimento al Capo I il decreto si applica alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.
Le disposizioni non operano invece per le attività:
Vengono poi individuate, nell'art. 2, le "particolari esigenze" che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli e relative a:
Gli artt. 3 e 4 riportano le indicazioni specifiche per l'applicazione del Capo I (Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavori in quota) del Titolo Quarto (Cantieri temporanei o mobili) del d.lgs.81/08 e s.m.i. in tali settori.
Vengono poi riportate indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese stabilendo che:
Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni relativamente alle manifestazioni fieristiche, il Capo II del decreto ne prevede l'applicazione alle attività d approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche ad esclusione di:
Le particolari esigenze ricalcano quelle sopra previste per gli spettacoli, con l'aggiunta specifica di "presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico"
L'art. 8 e l'art. 9 riportano poi le specifiche per le manifestazioni fieristiche, relative all'applicazione del Capo I e Capo II del Titolo Quarto del Testo Unico sulla sicurezza.
In particolare vengono fornite indicazioni sui contenuti minimi per la elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza, delle informazioni contenute nel duvri.
Gli allegati al decreto, specifici per i due settori considerati, riguardano:
Viene infine previsto che entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero della salute, provvederà al monitoraggio dell' applicazione delle disposizioni previste.
Per completezza di informazione si rimette in allegato il testo integrale del decreto.