Sicurezza sul lavoro: le principali novità del decreto ‘’fare’’
Rischi da interferenze nelle lavorazioni (comma 1, lettera a)
L'obbligo di redazione del "documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI) può essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale incarico venga data evidenza nel contratto d'appalto o d'opera. Viene fissato in "10 uomini–giorno" (al posto dei precedenti "due giorni") il limite entro il quale è previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI, sempre che non si tratti di esposizione a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.
Valutazione dei rischi per attività a basso indice di infortuni (comma 1, lett. b)
Si demanda ad un apposito decreto del Ministero Lavoro (da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) l'individuazione dei settori di attività a basso indice infortunistico per i quali i datori di lavoro possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato allegato al futuro decreto.
Formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP (comma 1, lett. c)
Viene previsto, nei casi di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il riconoscimento del credito formativo nelle ipotesi di sovrapposizione, in tutto o in parte dei contenuti dei percorsi formativi corrispondenti a quelli già erogati.
Formazione e aggiornamento per i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti lavoratori per la sicurezza (comma 1, lett. d)
Analogamente alla lettera che precede, viene previsto il riconoscimento del credito formativo sulla formazione già erogata, per durata e contenuti, al fine di evitare una sovrapposizione degli stessi nel caso di svolgimento di più percorsi formativi in capo ad uno stesso soggetto lavoratore.
Notifiche all'organo di vigilanza (comma 1, lett. e)
Viene disposto che la comunicazione all'organo di vigilanza, in caso di realizzazione o ristrutturazione di insediamenti produttivi, venga effettuata attraverso il SUAP del Comune che provvederà a trasmetterla per via telematica all'Organo di vigilanza territorialmente competente. Viene demandata ad un apposito decreto l'elaborazione di un modello uniforme per tutto il territorio nazionale da utilizzare per le comunicazioni.
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lett. f)
Si riduce da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'Inail deve provvedere alla prima verifica periodica delle attrezzature su richiesta del datore di lavoro. Viene introdotto l'obbligo per gli organi di vigilanza (Inail, Asl, Arpa) di comunicare entro 15 giorni dalla richiesta delle verifiche successive la propria impossibilità ad effettuare tali verifiche, consentendo al datore di lavoro di rivolgersi a soggetti privati abilitati.
Semplificazione degli adempimenti nei cantieri (comma 1, lett. g) e h)
Viene esclusa l'applicazione della disciplina di cui al Titolo II (cantieri temporanei o mobili) del d.lgs. 81/08 ai piccoli lavori di durata inferiore a 10 uomini giorno e che siano finalizzati alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi. Vengono introdotte semplificazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri mobili e temporanei.
Comunicazioni all' organo di vigilanza (comma 1, lett. i), lett. l), lett. m), lett. n)
Viene previsto che nei casi riguardanti le esposizioni a rischi chimici, cancerogeni, fisici o biologici, le comunicazioni possano essere effettuate in via telematica, anche dagli Organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Termini per l'adozione dei decreti (comma 2)
Il comma dispone che i decreti per l'individuazione delle attività a basso rischio e per l'adozione di un modello semplificato del piano operativo di sicurezza (POS) nei cantieri siano emanati rispettivamente entro 90 giorni ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Contratti pubblici per appalti, servizi e forniture (commi 4 e 5)
Si demanda ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la definizione di modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza sostitutivi dei piani di sicurezza e coordinamento.
Denunce degli infortuni (commi 6 e 7)
Vengono introdotte modifiche al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), abrogando l'art 54 e disponendo nei commi successivi che le autorità di pubblica sicurezza locali, portuali o consolari e le direzioni provinciali del lavoro acquisiscano telematicamente dall'Inail i dati relativi alle denunce degli infortuni. Tali modalità diverranno operative a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) previsto dal comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. 81/08.
Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34)
Modificando il d.lgs. n. 151/2001, viene previsto che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza siano inviati all'INPS esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti in successivo decreto interministeriale. La nuova modalità di comunicazione troverà applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale.
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)
Viene demandato ad un apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, il compito di definire misure semplificative degli adempimenti per la formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza in azienda non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Ciò al fine di tenere conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore.
Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)
Vengono abrogate una serie di disposizioni concernenti l'obbligo di certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.
Disposizioni in materia di prevenzione incendi (art. 38)
Il comma 1 dispone che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (All. I del d.lgs.151/11) sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare (art. 3 del d.lgs.151/11) qualora gli stessi siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Con il comma 2 viene prevista per gli stessi soggetti sopra richiamati la possibilità di presentare l'istanza di valutazione del progetto e l'istanza di segnalazione certificata di inizio attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.