SISTRI
Si ritiene utile informare che è stata pubblicata sulla G.U. n.255 del 30 ottobre 2013, la Legge n. 125 di conversione del DL 31 agosto 2013, n. 101.
La legge di conversione ha apportato significative novità in materia di Sistri, modificando la precedente formulazione dell'articolo 11 del decreto.
In particolare, si segnala che:
- le sanzioni previste per il Sistri, di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del Dlgs 152/2006, scatteranno dal 1 agosto 2014, e non più dal prossimo 2 novembre e dal 4 marzo 2014 (rispettivamente per i gestori/trasportatori e per i produttori). Il quadro sanzionatorio diventerà pertanto operativo per tutti, a prescindere dalla data di partenza dell'operatività del sistema. In questi dieci mesi i soggetti obbligati al Sistri continueranno a compilare e conservare registro e formulario. Dovranno, infatti, seguire adempimenti e obblighi, nonché le relative sanzioni, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Inoltre, entro il 30 aprile 2014 dovranno inviare il Mud. È questa la novità di più immediato impatto operativo per le imprese obbligate al Sistri;
- vengono ricompresi nel campo di applicazione, oltre ai vettori stranieri già previsti dal Dl 101, anche i soggetti che operano nell'ambito de trasporto intermodale;
- entro due mesi un decreto del Ministro dell'Ambiente disciplinerà la sperimentazione per applicare il Sistri a enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri in Italia e dall'Italia) nonché per gli altri gestori dall'atto del conferimento in centri di raccolta o stoccaggio in poi. La sperimentazione decorrerà dal 30 giugno 2014;
- la riscrittura delle norme su registri e formulari, con novità per impianti di recupero/smaltimento, tempi di compilazione e imprenditori agricoli. Sono stati ridotti i termini, in particolare, riguardo le annotazioni sul registro per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento. Tali soggetti dovranno effettuarle entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento. Anche per gli intermediari e i commercianti è richiesta l'annotazione almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione;
- il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI dovrà provvedere ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato. Ulteriori notazioni e approfondimenti sono contenuti nella nota allegata alla presente.
Tariffa Rifiuti
È stata, inoltre, pubblicata in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254, la Legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del DL 31 agosto 2013, n. 102.
La legge di conversione ha apportato rilevanti novità in materia di tariffa rifiuti, modificando la precedente formulazione dell'articolo 5 del decreto.
Tra esse si segnala l'inserimento della possibilità per i Comuni di non applicare la nuova Tares e di confermare, per il 2013, la modalità di tassazione in vigore nel 2012 (Tarsu o Tia), salvo la maggiorazione del prelievo per i cd. "servizi indivisibili", che è comunque dovuta ed il cui gettito è destinato allo Stato.
Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Quanto alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, viene confermato che per il 2013 il comune potrà tener conto dei seguenti criteri:
- commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonchè introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni).
E' stata poi introdotta la possibilità che consiglio comunale possa deliberare ulteriori agevolazioni purchè la relativa copertura sia disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
In ogni caso deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.
Info: Dr. Leandrin - Tel. 0434.549410