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News

Soppressione Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio

L'art. 74 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 ha soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.


Dal 12.5.2012, data di entrata in vigore del decreto attuativo del d.lgs. 59/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.1.2012, le imprese e le persone fisiche che intendono iniziare e svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio presentano telematicamente all'ufficio del Registro delle imprese apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).


Per le imprese e le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo, sia attive che inattive, è previsto l'obbligo di procedere all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea in modalità telematica entro un anno (12 maggio 2013).


Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone sta predisponendo un servizio per la categoria che verrà attivato in tempi brevi.

 


 

 

 

LE PRINCIPALI NOVITA'

 

PERSONE FISICHE (AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO NON SVOLGENTE L'ATTIVITA'
I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli, ma non svolgono attività di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell'apposita sezione REA.
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l'attività nei 5 anni successivi all'entrata in vigore dei decreti.

 

 

IMPRESE DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO ATTIVE
2. I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nel ruolo agenti e rappresentanti che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 12 maggio 2013 al Registro Imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività.
Qualora l'attività di agente e rappresentante sia svolta in forma societaria l'obbligo del possesso dei requisiti (professionali e morali) riguarda tutti i legali rappresentanti che in linea generale, sono:
- tutti i soci delle S.N.C.
- tutti i soci accomandatari delle S.A.S
- tutti i componenti dell'organo amministrativo muniti di legale rappresentanza per le S.R.L. e le S.P.A. e anche tutti gli eventuali preposti, dipendenti e coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa.

 

 

SOGGETTI CHE CESSANO DI SVOLGERE L'ATTIVITA ' DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l'attività di agenzia e rappresentanza all'all'interno di un'impresa (come titolari o come dipendenti dell'impresa) hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il requisito professionale nel tempo.

 

 

"AGENTE LIBERO" - REGOLARIZZAZIONE
Per "agente libero" si intende l'impresa, sia individuale che collettiva, in possesso di mandato di agenzia, iscritta al Registro delle imprese ed attiva (ovvero che svolge l'attività di agente o rappresentante di commercio alla data del 12 maggio 2012), senza essere iscritta nell’apposito Ruolo camerale degli agenti e rappresentanti di commercio.
Tali soggetti ad oggi non possono transitare nel registro delle imprese/ r.e.a., ai sensi dell'art. 10 D.M. 26 ottobre 2011, poiché occorre accertare ex novo il possesso dei requisiti di legge.
Pertanto le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, svolgono l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio in forma c.d. "libera", cioè senza essere state iscritte nel soppresso Ruolo, in possesso del mandato di agenzia, devono presentare, entro il termine ultimo del 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività, la modulistica prevista per la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e incompatibilità da parte del titolare, dei legali rappresentanti di società e di tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività agenziale per conto dell'impresa.

 

 

Tutte le denunce e le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere firmate digitalmente ed inviate con modalità telematica tramite la procedura della Comunicazione Unica.

 

 

Documenti
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