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Stop alle agevolazioni contributive per le assunzioni dalla piccola mobilità

IN SINTESI - L’INPS, con il Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, fornisce importanti precisazioni in merito alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e della fruizione dei benefici connessi. In particolare, l’Istituto precisa che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con i lavoratori sopra indicati.

 


 

L’INPS, con il Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, interviene nuovamente in relazione alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità

  • di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (c.d. “piccola mobilità”) e
  • di fruizione delle agevolazioni contributive (contribuzione a carico azienda nella misura prevista per gli apprendisti – 10% -) connesse al loro impiego.

 

Conseguentemente, l’Istituto ricorda che:
 non è possibile fruire delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni, decorrenti dal 1° gennaio 2013, di lavoratori licenziati nel 2013;
 in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro è sospesa la possibilità di riconoscere le agevolazioni contributive in oggetto
- per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
- per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.

 

Nel Messaggio n. 4679, l’Istituto chiarisce, inoltre, che, in via cautelare, deve intendersi, comunque, anticipata al 31 dicembre 2012, la scadenza delle agevolazioni contributive in esame connesse ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori sopra indicati nel corso del 2012.


Pertanto, contrariamente a quanto auspicato, viene meno la possibilità di fruire delle predette agevolazioni anche per quei rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato sfora nell’anno 2013.
Alla luce di quanto comunicato dall’INPS nel messaggio in commento, si ritiene dunque opportuno sospendere da subito la fruizione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti dalla “piccola mobilità” nel 2012 il cui periodo agevolato sfora nel 2013.


Si ricorda che si tratta dei lavoratori identificati dai seguenti codici tipo contribuzione:

 

P5      Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
   
P6 Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
   
P7 Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
   
S1 Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
   
S2 Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
   
S3 Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.

 

Per quanto concerne le agevolazioni fruite a gennaio e febbraio 2013, si ritiene che le stesse, in attesa dei chiarimenti ministeriali, non debbano essere restituite. A tale riguardo, lo stesso Istituto, nel Messaggio n. 4679, chiarisce che, l’eventuale esposizione, nel flusso UniEmens, dei codici tipo contribuzione relativi alla cosiddetta “piccola mobilità” (P5, P6, P7, S1, S2, S3) dei mesi di gennaio e febbraio 2013, viene evidenziata negli archivi al fine di agevolare la successiva gestione della corrispondente contribuzione, dopo che saranno pervenuti i predetti chiarimenti.

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