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TASI – IMU – Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) n. 1-DF del 23 giugno 2014.

 

Con la Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze), è intervenuto in merito alla applicabilità di sanzioni ed interessi nel caso in cui - alla data di scadenza della prima rata della TASI (16 giugno 2014) – il versamento del tributo risulti insufficiente o sia stato omesso da parte dei contribuenti.

 

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato, in primis, che l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi è giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo (oggetto di recentissime novità normative), sia alla determinazione stessa del tributo. Tali circostanze hanno generato, pertanto, difficoltà operative agli intermediari che prestano assistenza fiscale ai contribuenti.

 

Ciò premesso, il Ministero - considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo di versamento della prima rata della TASI - ritiene applicabile l'art. 10 dello "Statuto di diritti del contribuente" (L. 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria", come nella fattispecie in esame.

 

Ma l'Amministrazione finanziaria va oltre ritenendo che analoghe considerazioni devono essere svolte anche per l'IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l'istituzione della TASI, "hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell'IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l'entità della base imponibile".

 

Alla luce di tali osservazioni, pertanto, il Ministero ritiene che sussistano tutte le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabile il citato art. 10 dello "Statuto dei diritti del contribuente", stabilendo un "termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi".

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