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News

Tax Credit Edicole 2020 - Rimborso fino a 4.000 Euro per punto vendita - Domande fino al 30/09/2020.

L’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

 

Le novità per l’anno 2020 riguardano l’ampliamento delle spese ammissibili (locazioni, utenze, ecc.), l’innalzamento del contributo massimo a 4000 euro, l’estensione alle attività di rivendita non esclusiva anche quando non risultino l’unico punto vendita nel Comune di riferimento e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

 

BENEFICIARI
Il credito di imposta è destinato a:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), anche quando che la predetta attività commerciale NON rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
  • per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

 

Sono ammessi al beneficio i soggetti con indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO in relazione alla singola localizzazione dell’impresa per la quale si richiede il beneficio:

  • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
  • nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
  • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

  • imposta municipale unica (IMU);
  • tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  • canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  • tassa sui rifiuti (TARI);
  • spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere, altresì, parametrato agli importi pagati nell'anno precedente per:

  • servizi di fornitura di energia elettrica
  • servizi telefonici e di collegamento a Internet
  • servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali

Per i punti vendita "non esclusivi" tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

 

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

 

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda attraverso la piattaforma telematica del Dipartimento per l'informazione e l'editoria tra il 1° settembre ed il 30 settembre 2020.
IMPORTANTE: è necessario che il legale rappresentante dell’impresa richiedente sia in possesso del dispositivo CNS di firma digitale per l’accesso alla piattaforma e le firma digitale della domanda di contributo.

  • ATTENZIONE: qualora non si fosse in possesso del dispositivo CNS di firma digitale si consiglia di procedere con celerità alla richiesta presso la propria Camera di Commercio di riferimento.

 

UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

 

  • ATTENZIONE: dall’ 1/10 al 30/10/2020 verrà pubblicato un ulteriore bando definito BONUS EDICOLE (contenuto nel DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104) da non confondersi con quanto sopra riportato. Sarà cura dell’Associazione informare quando avverrà la pubblicazione.

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

ASCOM Pordenone - Terziaria Srl
Luca Penna
Email: iniziative@terziaria.pn.it ; Tel. 338 9251496 – 0434 549414

 

Riccardo Pederneschi
Email: r.pederneschi@ascom.pn.it ; Tel. 0434 549416

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