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Turismo: accordo per la riduzione dei termini nella successione dei contratti a tempo determinato

L’intento di modernizzare il mercato del lavoro, anche in una logica europeista, hanno indotto il legislatore (Riforma Fornero) ad incidere profondamente sull’istituto del contratto a termine.


L’attuale disciplina, infatti, pur ribadendo che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro, non considera più il contratto a tempo determinato come strumento utilizzabile solo per necessità temporanee ma ne consente l’avvio anche per lo svolgimento di attività ordinaria.


La “Riforma Fornero”, accanto alle ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive ha previsto anche la possibilità di utilizzo senza che vi siano ragioni giustificatrici.


Si tratta del cosiddetto contratto a termine a causale; consiste in una nuova tipologia, applicabile quando si tratta del primo rapporto tra i soggetti interessati, non può avere una durata superiore a 12 mesi e non è prorogabile.


Nel contratto a tempo determinato, il lavoratore, dopo la scadenza, può essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato, ma tra la scadenza del primo e l’inizio del secondo contratto devono trascorre almeno:
- 90 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;
- 60 giorni se il contratto scaduto aveva durata inferiore.


L’inosservanza comporta la trasformazione a tempo indeterminato del 2° contratto.


In ogni caso, per effetto della successione dei contratti a termine per l’espletamento di mansioni equivalenti, non si possono superare i 36 mesi (comprensivi di proroghe), pena la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.


Sempre la “Riforma Fornero” permette alle parti di intervenire nella riduzione dei periodi di intervallo sopra citati, rispettivamente fino a 20 e 30 giorni.


E’ in quest’ottica che il 21 novembre u.s. la Fipe, le altre organizzazioni imprenditoriali del turismo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil hanno sottoscritto un accordo che permetterà di stipulare contratti a termine con intervalli ridotti (20 o 30 giorni a seconda della durata del contratto) tra un rapporti di lavoro e il successivo.


E questo potrà avvenire, non solo per le attività stagionali ma, in virtù del rinvio alla contrattazione previsto dalla riforma del lavoro, per tutte le fattispecie di contratto a tempo determinato stipulate ai sensi del CCNL Turismo. L’intesa, riconosce il carattere strutturalmente irregolare e discontinuo che caratterizza la domanda di servizi turistici e l’esigenza di preservare la professionalità acquisita dai lavoratori assunti a tempo determinato, prevedendo intervalli più brevi nella successione dei contratti e consentendo ad imprese e lavoratori una continuità occupazionale.


“Con questo accordo – secondo la Fipe – viene finalmente data una risposta attesa dal settore, a dimostrazione del fatto che la contrattazione collettiva di categoria è in grado di definire le soluzioni più appropriate per le esigenze delle imprese del settore e al tempo stesso favorire maggiore occupazione”.

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