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Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

A seguito dell’avvenuta diffusione della circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, cogliamo l'occasione per chiarire meglio la portata della tutela infortunistica prevista dall’art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito in dalla L. 27/2020.

 

Ricordiamo molto brevemente che la tutela INAIL viene accordata a tutti coloro che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, ad esclusivo carico del quale è posto il premio assicurativo. Con tale assicurazione, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

 

Ebbene, la predetta circolare ha dettato alcuni principi fondamentali in rapporto al contagio da Covid – 19, che rientra a pieno titolo fra le patologie infettive che godono della tutela infortunistica INAIL.

 

Ciò premesso, i punti fermi sono seguenti:

  • 1. la tutela infortunistica INAIL scatta ogniqualvolta si riesca a raggiungere la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali, anche attraverso presunzioni fondate su indizi gravi precisi e concordanti, restando a carico dell’Istituto la possibilità di prova contraria;
  • 2. gli oneri collegati all’evento infortunistico del contagio sono totalmente posti a carico della gestione assicurativa a tariffa immutata, non comportando alcuna maggiore incidenza sul premio pagato dai datori di lavoro;
  • 3. il riconoscimento della tutela INAIL non assume rilievo sul piano giudiziario, posto che la responsabilità civile e/o penale del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di comprovata violazione di determinati obblighi di comportamento previsti della legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso del contagio da Covid – 19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, comma 14, D.L. 33/2020, il che presuppone l’imputabilità dell’evento, quanto meno, a titolo di colpa;
  • 4. in ogni caso, tale responsabilità del datore di lavoro può sussistere qualora il lavoratore riesca a dare prova anche del nesso di causalità tra la condotta e l’evento infettivo, che dovrà essere verificato dal Giudice sulla base di un giudizio di alta probabilità logica.

 

Un tanto considerato, ribadiamo ancora una volta l’importanza del rigoroso rispetto dei protocolli ufficiali e delle linee guida, in base al settore di appartenenza, la cui prova rappresenta per tutti i datori di lavoro un vero e proprio scudo legale in ambito giudiziario.

 

Si rimanda alla lettura della circolare per ulteriori dettagli.

 

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