A seguito dell’avvenuta diffusione della circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, cogliamo l'occasione per chiarire meglio la portata della tutela infortunistica prevista dall’art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito in dalla L. 27/2020.
Ricordiamo molto brevemente che la tutela INAIL viene accordata a tutti coloro che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, ad esclusivo carico del quale è posto il premio assicurativo. Con tale assicurazione, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Ebbene, la predetta circolare ha dettato alcuni principi fondamentali in rapporto al contagio da Covid – 19, che rientra a pieno titolo fra le patologie infettive che godono della tutela infortunistica INAIL.
Ciò premesso, i punti fermi sono seguenti:
Un tanto considerato, ribadiamo ancora una volta l’importanza del rigoroso rispetto dei protocolli ufficiali e delle linee guida, in base al settore di appartenenza, la cui prova rappresenta per tutti i datori di lavoro un vero e proprio scudo legale in ambito giudiziario.
Si rimanda alla lettura della circolare per ulteriori dettagli.