Con Risoluzione 5 agosto 2019, n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’utilizzo del già esistente codice tributo “6890” anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari.
Il suddetto codice, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, andrà inserito nella sezione “Erario” in sede di compilazione del modello di pagamento F24.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Fonte Notiziario Seac