Con un emendamento presentato in sede di conversione al DL n. 104/2013 cosiddetto ''decreto istruzione'' (Legge 8 novembre 2013, n. 128), è stata eliminata la disposizione con la quale erano state applicate alle sigarette elettroniche le norme «in materia di tutela della salute dei non fumatori» previste per i tabacchi (comma 10-bis art. 51 Legge n. 3/2003, introdotto dal DL n.76/2013 “IVA-lavoro”).
Tale disposizione era stata interpretata come una estensione anche alle sigarette elettroniche del divieto di fumo nei luoghi aperti al pubblico.
Con la cancellazione di tale disposizione viene reso possibile utilizzare la sigaretta elettronica nei luoghi aperti al pubblico (alberghi, uffici, ristoranti, cinema, mezzi pubblici e bar) dove invece permane il divieto per le sigarette tradizionali.
Resta salva la delega al Ministero della salute (introdotta con il DL n.76/2013) di monitorare gli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.