Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fissa a 5 anni la scadenza per il rinnovo della validità della carta di qualificazione del conducente
Con la pubblicazione del Decreto dirigenziale del 10 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2014, vengono modificati, in coerenza con le disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2003/59, i termini di rinnovo della CQC.
Attraverso la soppressione dell'art.2 del decreto dirigenziale del 6 agosto 2014, che prevedeva i rinnovi al 2020 per il trasporto persone e al 2021 per il trasporto di cose, rispetto al quale la Commissione Europea ha contestato all'Italia l'erronea applicazione dell'art.8, paragrafo 3 della richiamata direttiva, i rinnovi vengono fissati al quinto anno successivo dal termine del corso per il rinnovo della stessa CQC.
Il decreto, inoltre, rimanda a successivi provvedimenti della Direzione generale per la motorizzazione le procedure per conformare alle nuove disposizioni i documenti già rilasciati comprovanti la validità fino al 2020 e al 2021.
Rimangono comunque validi, i termini di 7 anni dal primo rilascio, per il rinnovo delle prime CQC ottenute per documentazione dai conducenti che alla data del 9 settembre 2008, o alla data del 9 settembre 2009, rispettivamente per il trasporto di persone o di cose, erano in possesso della patente di guida D o C (10 settembre 2015 per il trasporto di persone e 10 settembre 2016 per il trasporto di cose).