Si informa che è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021).
Il provvedimento – che modifica ed integra il DPCM 17 giugno 2021 – interviene, in particolare, sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.
Nel segnalare che gli allegati tecnici sono consultabili sul sito istituzionale del Governo, si riporta, una sintesi delle principali disposizioni di interesse del Sistema.
1. Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC (modifica art 3, comma 3, DPCM 17 giugno 2021)
Vengono confermati i dati riportati nelle certificazioni verdi Covid-19 rilasciati dalla Piattaforma nazionale – DGC, aggiungendo, nel caso della certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione, anche l’indicazione dell’eventuale vaccinazione pregressa.
2. Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC (modifica art. 4, comma 1, DPCM 17 giugno 2021)
La Piattaforma, oltre alle funzioni e servizi ad oggi previsti, renderà disponibili anche specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
3. Raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19 (modifiche agli articoli 5 e 6 del DPCM 17 giugno 2021)
Per quanto riguarda la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19 – disciplinate dagli articoli 5 (certificazione di avvenuta vaccinazione), 6 (certificazione di avvenuta guarigione) e 7 (certificazione a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo) del DPCM 17 giugno 2021 – il provvedimento integra l’attività del sistema TS relativa alle certificazioni di avvenuta vaccinazione, di cui al suddetto art.5.
In particolare prevede che il Sistema TS, secondo le modalità di cui all’allegato C:
Resta confermato che le regioni e le province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della salute i dati per alimentare l'Anagrafe Vaccinale Nazionale, che comunica a sua volta giornalmente al Sistema TS i dati necessari per la generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell’allegato A del provvedimento.
I dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del DPCM del 17 giugno 2021 sono, invece, acquisiti nell’Anagrafe dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità.
Le stesse regioni e province autonome sono, altresì, tenute ad inviare al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di vigenza del DPCM del 17 giugno 2021, nonché – come stabilito dal D.P.C.M. in esame – i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati, in caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS.
Per quanto riguarda i dati delle certificazioni di avvenuta guarigione (art. 6 DPCM 17 giugno 2021), la piattaforma nazionale-DGC, come attualmente previsto, viene alimentata dalle strutture sanitarie dei Servizi sanitari regionali, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché dei medici USMAF e i medici SASN - attraverso la interconnessione con il Sistema TS - con i dati sulle certificazioni di avvenuta guarigione ai quali vengono aggiunti dal D.P.C.M. in esame anche i dati sull’eventuale pregressa somministrazione di vaccino.
Per quanto riguarda i dati relativi alle certificazioni rilasciate a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, il DPCM conferma quanto già previsto dall’articolo 7 del DPCM 17 giugno 2021.
4. Generazione e revoca delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 8 del DPCM 17 giugno 2021 e modifiche all’allegato B)
Le certificazioni verdi, come noto, sono generate dalla piattaforma DGC al verificarsi di diverse condizioni: avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione (attestata da soggetto abilitato); effettuazione test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo.
L’allegato B del D.P.C.M. in commento indica, nel dettaglio, i periodi di validità delle diverse certificazioni, in coerenza con quanto già stabilito dal DL 22 aprile 2021, n.52 (Riaperture) e successive modifiche:
Nel caso in cui per un soggetto sia stata rilasciata una certificazione per avvenuta vaccinazione o guarigione ma successivamente comunicata una nuova positività al Sars-Cov-2, la piattaforma genererà una revoca delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che all’interessato stesso.
5. Servizio di supporto all’utenza (modifiche art. 12 DPCM 17 giugno 2021)
Interessati ed operatori coinvolti potranno accedere al portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per reperire informazioni sull’emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Riguardo agli strumenti messi a disposizione all’utenza, è stato eliminato il riferimento al call center Immuni, mentre sono stati confermati sia il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute - che fornisce ora, oltre a informazioni generali, anche assistenza tecnica sulle certificazioni verdi Covid-19 ed alle loro acquisizioni - sia l’assistenza di primo livello offerta da Pago PA spa per le segnalazioni pervenute tramite l’App IO per l’acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite l’app-IO.
6. Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (modifiche art. 13 DCPM 17 giugno 2021)
Per quanto riguarda la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale, il decreto in esame dispone che la stessa venga effettuata non solo mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’app VerificaC19 (Allegato B, par. 4) - che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione - ma anche mediante le ulteriori modalità automatizzate descritte negli allegati G ed H.
Tra i soggetti deputati al controllo, l’elenco di cui al comma 2 del suddetto art. 13 viene integrato con le lett. g) ed h), più precisamente sono stati inclusi anche:
g) dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e loro delegati;
h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.
Confermata la disposizione che prevede, per i tutti i soggetti delegati al controllo, l’incarico con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 13 prevede che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter ai commi 2 e 5 (in ambito scolastico e universitario), 9-quinquies, commi 6 e ss. (nel settore pubblico) e 9-septies, commi 6 e ss. (nel settore privato).
Confermata anche la disposizione in forza della quale il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche sopra descritte è svolto dal Prefetto che si avvale delle Forze di polizia, della polizia municipale munita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate.
Al fine di tener conto dell’attività organizzativa nei luoghi di lavoro e per un più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi, sono state introdotte delle ulteriori nuove disposizioni che, di seguito, si riportano.
Al comma 9 si precisa che resta fermo quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 139/2021, che consente al datore di lavoro di richiedere, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, che i lavoratori siano tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde di cui al comma 6 dell’art. 9-quinquies (per il lavoro pubblico) e al comma 6 dell’art. 9-septies (per il lavoro privato) del D.L. 52/2021, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Per quanto riguarda il processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi nell’ambito del lavoro pubblico e privato, viene introdotto un nuovo comma 10 all’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 ai sensi del quale il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC. Tali verifiche potranno avvenire, per quanto riguarda il lavoro privato, attraverso:
Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 attraverso l’interazione con il portale dell’INPS sopra evidenziata (lett. c), attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.
Il pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della salute potrà essere utilizzato per la verifica della certificazione verde anche in ambienti diversi da quello lavorativo.
Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, sopra citato (lett. a), il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 13).
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (di cui al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021).
Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate attraverso l’interazione con il portale INPS sopra indicata (lett. c), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4 (comma 15).
7. Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC (art. 15, comma 7 del DPCM 17 giugno 2021)
All’art. 15 è stato introdotto il comma 7 che dispone che i soggetti preposti alla verifica di cui all’art 9-septies del D.L 52/2021, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all’articolo 13, comma 10, lettera c) – riferito alla interazione, in modalità asincrona, tra il portale dell’INPS e la Piattaforma - descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.